Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22424 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12994-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2009 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato G. che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha riconosciuto a N.M., esercente la professione di geometra, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la C.T.R. omesso qualsiasi indagine in punto di fatto circa gli elementi di organizzazione che caratterizzavano l’attività di geometra svolta dal contribuente, pur avendo l’Ufficio dimostrato che questi avesse sostenuto rilevanti spese per consumi e compensi erogati a terzi.

Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata si palesa manifestamente insufficiente, sostanziandosi nella enunciazione di taluni principi di carattere generale in tema di IRAP, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta. Segnatamente, la C.T.R. ha omesso di esaminare i dati forniti dall’Ufficio, che attestavano che erano stati erogati a terzi compensi pari ad Euro 71.273,00 nel 2003 ed Euro 4.243,00 nel 2004, mentre erano state sostenute spese per consumi pari Euro 1.599,00 nel 2003 ed Euro 2.386,00 nel 2004.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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