Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22423 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZI 68, presso lo studio dell’avvocato

GALGIARDINI LIVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PANZANI RITA;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Mancini 4, presso lo studio dell’avvocato FRASCARI

CLEMENTE, rappresentata e difesas dall’avvocato CORNALBA Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/2005 della corte di appello di Milano,

depositata il 15/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

05/10/2011 dal consigliere Dott. NUZZO Laurenza;

UDITO L’AVVOCATO CORNALBA GIUSEPPE, difensore della resistente che ha

chiesto di rimettersi a tutti i motivi indicati nel controricorso e

chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28.5.97 M.A., premesso che R.G., con dichiarazione scritta 22.2.96, le aveva concesso diritto di opzione per l’acquisto di un immobile sito in (OMISSIS), per il prezzo di L. 485.000.000; che, con raccomandata 8.3.96, aveva esercitato tale diritto nel termine pattuito di giorni 30, ribadendo di volere acquistare l’immobile con telegramma in data 21.3.96 senza ottenere alcuna risposta; tanto premesso, conveniva R.G. in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, per sentire dichiarare che, con l’avvenuta accettazione della opzione, si era perfezionata la compravendita di detto immobile; in subordine chiedeva pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., alle condizioni di cui alla scrittura 22.2.96. Costituitasi in giudizio la convenuta eccepiva la inammissibilità della domanda subordinata e la nullità del patto di opzione per mancanza di causa, non essendo stata versata la prevista caparra confirmatoria di L. 100.000.000.

Con sentenza 17.5.1999 il Tribunale dichiarava concluso fra le parti, in data 11.3.1996, il contratto di compravendita per il prezzo di L. 485.000.000 , alle condizioni previste dalla scrittura privata 22.2.96, condannando la R. a pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza la R. proponeva appello cui resisteva l’appellata concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza 3.5.2005 la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda della M. condannandola al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. I giudici di appello, qualificata la dichiarazione scritta del 22.2.1996 come proposta irrevocabile di vendita immobiliare e non come opzione, rilevavano che la M. non aveva accettato la proposta irrevocabile nel termine convenuto di trenta giorni dalla scadenza naturale e dal deposito della denuncia di successione relativa al decesso di R.O., genitore dante causa di R.G., non avendo provveduto a versare la caparra confirmatoria di L. 100.000.000, avanzando, con la raccomandata 8.3.1996, una controproposta per la stipulazione di un mero preliminare di vendita anzichè del rogito definitivo previsto entro il 23.5.1996.

Tale sentenza è impugnata dalla M. con ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso R.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 112,342,345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione, posto che la R. non aveva mai contestato la idoneità e tempestività dell’accettazione dell’opzione effettuata in data 8.3.96, ostenendo solo il difetto di causa della scrittura privata 22.2.96; il giudice di appello aveva, invece, fatto riferimento ad una mera intenzione di accettazione di proposta irrevocabile;

2) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa e/o apparente motivazione sulla natura della scrittura privata 22.2.1996 come proposta irrevocabile, senza la indicazione degli elementi concreti idonei a qualificarla in tal senso, pur avendo entrambe le parti interpretato detta pattuizione come opzione anche nel corso del giudizio di primo grado ove si era discusso solo della validità della pattuizione (per difetto di causa), la cui bilateralità trovava riscontro nel tenore sia del titolo che del testo, facendosi riferimento ad una “opzione”;

3) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1362 c.c. e segg. e all’art. 1326 c.c. e segg. nonchè dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente l’accettazione della proposta con raccomandata 8.3.96 e con il successivo telegramma; contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello.

la M., con tali atti, aveva espresso non già una mera intenzione ma la volontà di accettare l’opzione e di evitare la scadenza del termine al riguardo fissata; nè, quanto alla caparra, era stato attribuito alcun rilievo con riguardo al momento( nemmeno indicato) della sua prestazione, una volta intervenuta l’accettazione della proposta irrevocabile, in data 11.3.96, con la ricezione di detta raccomandata; l’invito, contenuto nella raccomandata stessa, a stipulare un preliminare non poteva, peraltro, interpretarsi come controproposta in quanto non avrebbe interferito con il termine fissato per la stipula de rogito, tenuto conto che, nel primo periodo della raccomandata, si comunicava l’esercizio dell’opzione secondo il contenuto della scrittura privata del 22.2.96. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Non risulta, infatti, che R. G., con l’atto di appello, abbia contestato la idoneità e tempestività dell’accettazione 8.3.96 dell’opzione;

con il secondo motivo di appello, infatti, la R. aveva sostenuto la inapplicabilità dell’art. 2932 c.c. al patto di opzione e, con il terzo motivo, si era limitata a contestare la qualificazione giuridica della scrittura 22.2.06 come opzione (recando solo la sottoscrizione della R.) o come proposta irrevocabile( per difetto delle modalità di pagamento del prezzo).

E’, quindi, configurabile il vizio di extrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Il thema decidendum del giudizio di secondo grado è, infatti, delimitato dai motivi di impugnazione in regione dell’effetto devolutivo dell’appello e della presunzione di acquiescenza di cui all’art. 329 c.p.c., con la conseguenza che, ove il riesame esorbiti dai motivi specifici enunciati, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., da rapportarsi alla dovuta specificità dei motivi, la quale richiede che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, dirette ad escludere il fondamento logico-giuridico delle prime.

Nella specie la Corte di merito, superando il limite dei motivi di appello sub 2 e 3, come sopra riportato ed affrontando questioni non devolutale, ha preso in esame la validità e l’efficacia dell’accettazione della proposta irrevocabile, stabilendo che si trattava di una”mera intenzione” di accettazione e ritenendo, comunque, la stessa inefficace a decorrere dal 24.3.96, per avere la M., con la raccomandata 8.3.96 e col telegramma del 21.3.96, posto in essere una controproposta per la stipula di un mero contratto preliminare, mentre avrebbe dovuto dichiararsi disponibile alla conclusione del rogito definitivo (secondo quanto previsto nella proposta irrevocabile) ed al versamento dell’intero corrispettivo di L. 485.000.000, avendo omesso di versare in precedenza la caparra confirmatoria di L. 100.000.000 ” da convertirsi in acconto prezzo”.

Quanto rilevato comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.

Deve,invece, dichiararsi inammissibile il secondo motivo in virtù del principio di autosufficienza de ricorso. La ricorrente, con tale motivo, si è limitata a contestare la qualificazione della scrittura privata 22.2.1996, come proposta irrevocabile, senza riportare il testo integrale della “opzione” ed omettendo di specificare i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati nella interpretazione della scrittura stessa (cfr. Cass. n. 15952/2007; n. 1893/2009).

Al riguardo va rammentato che, secondo la giurisprudenza della S.C., il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che impone l’indicazione nel ricorso dell’atto su cui si fonda, non esonera il ricorrente dall’onere di trascriverne il contenuto (Cass. n. 15628/2009), al fine di consentire alla Corte di legittimità di rilevare, in via immediata e sulla base del solo ricorso, la decisività della questione correlata al tenore dell’atto medesimo.

Con riferimento all’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti in tema di corrispondenza fra il chiesto ed il rinunciato ex art. 112 c.p.c. e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo. Rimette la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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