Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22423 del 26/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5471/2016 proposto da:

C.Y.Y., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO, n.

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del responsabile del contenzioso,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REG. MARGHERITA 294, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4286/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.Y.Y. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR LAZIO indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza del giudice di primo grado che, previa dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo proposto avverso le cartelle esattoriali presupposte e respinto l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria parimenti impugnata con il medesimo ricorso.

Equitalia Sud spa si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso e dei motivi. L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Occorre preliminarmente rilevare che non è oggetto di impugnazione la ritenuta validità della notifica della cartella che la CTR ha ritenuto effettuata al destinatario con deposito presso la casa coniugale in data 15.6.2009 ed invio della raccomandata il 7.7.2009, dalla quale il giudice di appello ha fatto scaturire la tardività ed inammissibilità parziale del ricorso teso all’annullamento di tale atto.

Premesso che le doglianze proposte dalla parte ricorrente si risolvono, al di là della rubrica esposta, in violazioni di legge formulate in modo rituale dalla parte ricorrente, il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, è manifestamente fondato.

Ed invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 5791/2008) “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” – conf. Cass. SS.UU. n. 16412/2007 e Cass. n. 23217/2014.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo proposto dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria e le cartelle che costituivano l’antecedente necessario all’atto pure impugnato in un unico contesto.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente prospetta l’illegittimità della decisione impugnata laddove ha escluso l’obbligo di previo avviso rispetto all’iscrizione ipotecaria in quanto anteriore alla L. n. 106 del 2011, è parimenti fondato.

Ed invero, Cass. n. 19967 e 19668 del 2014 hanno chiarito che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello che ha invece escluso, per le cartelle notificate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 106 del 2011, l’illegittimità delle stesse per il mancato invio di un previo avviso di comunicazione della futura iscrizione ipotecaria.

Passando all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’erroneità della decisione impugnata, laddove ha escluso la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate in relazione alla tipologia di vizi prospettati dalla parte contribuente che, a dire della CTR, avrebbero riguardato unicamente il concessionario, lo stesso è fondato.

Ed invero, questa Corte – Cass. SS.UU. n. 16412/2007 – nel ribadire i principi già esposti in tema di cumulo del ricorso fra atto presupposto e atto conseguente, ha chiarito che in tali ipotesi l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore” – conf. Cass. n. 2803/2010, Cass. n. 1532/2012.

Orbene, nel caso di specie ha errato la CTR nell’escludere la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate rispetto al contenzioso promosso dalla contribuente, involgente gli atti presupposti e l’atto consequenziale.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA