Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22423 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29816-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO

Con sentenza del 16 gennaio 2012 la Commissione Regionale del Piemonte accoglieva l’appello di S.L. avverso la decisione emessa dalla Commissione provinciale della stessa città, che aveva respinto la richiesta del contribuente di restituzione della somma di Euro 6.224,00, costituente il 50% della ritenuta di acconto IRPEF, operata dal datore di lavoro in relazione alla somma erogatagli quale incentivo all’esodo, a seguito di licenziamento per mobilità il (OMISSIS).

La Commissione rilevava che il diritto a richiedere il rimborso, sorto sulla scorta di una sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2005 (che aveva sancito la sussistenza di un trattamento discriminatorio riservato agli uomini fra i 55 e 59 anni, rispetto alle coetanee), decorreva a partire dal 3 settembre 2005 oppure dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006). Conseguentemente, la richiesta di rimborso, proposta il 21 ottobre 2008, rientrava nel quadriennio stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione, affidandosi ad un unico, articolato motivo, denunciando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2.

L’intimato non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

Con la sua censura l’Ufficio ricorrente afferma che l’istanza di rimborso sarebbe stata presentata ben oltre il termine di decadenza fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, termine che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di corresponsione dell’indennità.

Il motivo è fondato.

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Sez. U, n. 13676 del 2014; Sez. 6 5, n. 25268 del 2014).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, attraverso la reiezione del ricorso introduttivo. Le spese di lite possono essere compensate, essendosi consolidata la giurisprudenza citata solo nel corso del 2014.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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