Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22422 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIT SILVIO & C SNC (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante

pro tempore sign. V.S., elettivamente domiciliato in Roma,

VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avv. PONTESILLI

Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to BALLARIN

MARIO;

– ricorrente –

contro

G.T.;

– intimato –

e sul ricorso 8137-2006 proposto da:

G.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Francesco Orestano 21, presso lo studio dell’avvocato

PONTESILLI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVARESCO

GIUSEPPE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

VIT SILVIO & C DITTA SNC in persona del legale rappresentante

pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2005 della corte d’appello di Trieste,

depositata il 07/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal consigliere dott. NUZZO Laurenza;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

quanto segue:

la Vit Silvio & C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, in data 1.12,2004, con cui, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato ed in parziale riforma della sentenza 19.6.2000, resa in primo grado dal Tribunale di Pordenone, sez. dist.

di San Vito al Tagliamento, veniva dichiarata la risoluzione integrale del contratto 9.1.97 (vendita e cessione in permuta di auto) concluso fra le parti, con obbligo di reciproca restituzione delle autovetture o del loro controvalore economico e restituzione al G. del conguaglio in denaro versato;

al ricorso ha resistito, con controricorso, il G., proponendo, altresì, ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c.; con atto in data 22.9.2011 i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, al ricorso ed al controricorso, con reciproca accettazione e compensazione delle spese di lite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dai rispettivi avvocati, come prescritto dall’art. 390 c.p.c. con reciproche accettazioni; che, pertanto, ai sensi dell’art. 391c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40(applicabile in quanto il ricorso risulta proposto prima dell’entrata in vigore di detto decreto), deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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