Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22422 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 15/10/2020), n.22422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22107/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Berliri

ed Alessandro Cogliati Dezza, presso cui è elettivamente

domiciliata in Roma alla via Alessandro Farnese n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5698/2015 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, emessa il 20/10/2015, depositata il 29/10/2015

e notificata il 6 luglio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi contro C.C. per la cassazione della sentenza n. 5698/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (di seguito C.T.R.), emessa il 20/10/2015, depositata il 29/10/2015 e notificata il 6 luglio, che ha solo parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa del silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso delle ritenute Irpef dell’anno 2002, sulla quota di partecipazione al Fondo Pia Fondenel;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., investita della questione in sede di giudizio di rinvio, riteneva che il rendimento derivante dalla gestione del Fondo sul mercato fosse identificabile con il rendimento di polizza, al quale andava applicata l’aliquota del 12,50%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6;

3. a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. il 23 settembre 2019 il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al controricorso, comunicato all’Agenzia ricorrente, che, a sua volta, ha dato atto della intervenuta definizione del contenzioso con il contribuente per intervenuta transazione ed ha rinunziato al ricorso;

le parti chiedono, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti, che hanno chiesto anche la compensazione delle spese di lite;

invero, “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, e dagli artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Sez. U -, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018);

tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia;

il fenomeno che si verifica non è una “cassazione” della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata;

compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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