Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22421 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/09/2017),  n. 22421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4317/2016 proposto da:

Z.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

Io rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ANGELO MARIA

DALLA VALLE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO GRANDONI e rappresentata e difesa

dall’avv. ANTONIO INVIDIA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 109 del 20 gennaio 2015 rigettava l’appello proposto da C.L. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 251/09, con la quale si era proceduto alla divisione dei beni immobili in comunione tra l’appellante e Z.E.A..

A tal fine osservava che non erano fondati i motivi di appello avanzati, in quanto finalizzati ad ottenere un diverso frazionamento degli immobili, evidenziandosi che le richieste dell’appellante, ove accolte, avrebbero determinato un eccessivo frazionamento dei beni che avrebbe altresì determinato una notevole diminuzione di valore dei beni assegnati.

Veniva poi disatteso anche il secondo motivo di appello concernente il carico delle spese di lite, ritenendosi corretta la decisione del giudice di prime cure di compensarle, ivi incluse quelle della CTU.

Era quindi confermata la decisione che aveva suddiviso i beni in due lotti, con la previsione di un conguaglio di Euro 31.500,00, che l’assegnatario del lotto 1 doveva versare all’assegnatario del lotto 2.

Nelle more, dinanzi al Tribunale si era anche proceduto al sorteggio dei lotti, e l’appellato Z. era risultato assegnatario del lotto 1, con il conseguente obbligo di versare il conguaglio in favore dell’appellante.

Lo Z. quindi in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di appello ha richiesto il risarcimento dei danni maturati tra la chiusura del giudizio dinanzi al tribunale e durante tutta la durata del giudizio di appello, producendo anche una CTP finalizzata a dimostrare il valore attuale del conguaglio.

Tuttavia la sentenza gravata ha ritenuto che la richiesta fosse tardiva e quindi inammissibile, disponendo espungersi la CTP dal fascicolo d’ufficio.

Z.E.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo.

C.L. ha resistito con controricorso.

L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c..

Si deduce che, pur condividendosi la soluzione divisionale fatta propria dal Tribunale e confermata dai giudici di appello, tuttavia non si era tenuto conto del mutato valore dei beni tra la data della decisione del Tribunale e quella della sentenza della Corte distrettuale.

L’art. 720 c.c., impone di dover attualizzare il valore dei beni da dividere al momento della decisione, sicchè la Corte veneziana, anche d’ufficio, avrebbe dovuto provvedere a riscontrare quale fosse l’effettivo valore di mercato dei cespiti alla data della decisione, occorrendo in particolare tenere conto del successivo degrado dei fabbricati, già fatiscenti alla data della pronuncia di primo grado, e della crisi del mercato immobiliare che aveva sensibilmente ridotto il valore venale degli immobili.

Il motivo è manifestamente infondato.

Ed, infatti, giova a tal fine evidenziare che la richiesta di rivalutare gli immobili oggetto di causa era stata avanzata in sede di conclusioni, alla luce di quanto trascritto nel ricorso alla pag. 12, sul presupposto che si tratti di una richiesta a carattere risarcitorio.

La stessa Corte d’Appello, nell’avvalersi del potere di qualificazione della domanda, ha inequivocabilmente ritenuto che la domanda de qua avesse natura risarcitoria (cfr. pag. 8, rigo 2). E lo stesso ricorrente nella formulazione del motivo, alla pag. 14, ribadisce che il deprezzamento degli immobili andrebbe qualificato in termini di danno, ritenendo altresì che la proposizione della domanda fosse giustificata dal punto di vista processuale, ai sensi del primo comma dell’art. 345 c.p.c.. Orbene, a fronte di tale prospettazione della giustificazione causale della richiesta di aggiornamento del valore, appare evidente che la deduzione della violazione dell’art. 720 c.p.c., non trova riscontro nel tenore della domanda proposta in sede di merito, e dinanzi a questa Corte determina un’immutazione della domanda rispetto a quanto dedotto in sede di merito, immutazione che non è consentita.

Inoltre sebbene rientri tra le attività esperibili di ufficio quella di provvedere all’adeguamento del valore dei beni alla data della divisione, a fronte della proposizione di una richiesta supportata da una causa petendi di carattere risarcitorio, la richiesta di procedere in tal senso in questa sede equivale alla prospettazione di una questione nuova che implica necessariamente accertamenti in fatto quali il riscontro peraltro solo allegato da parte del ricorrente) dell’intervenuto mutamento di valore dei beni, i quali risultano però preclusi in sede di legittimità.

Nè appare possibile ricollegare la previsione di cui all’art. 720 c.c., in punto di aggiornamento della stima degli immobili alla causa petendi risarcitoria, viceversa dedotta dinanzi al giudice di appello, essendo evidente dalla stessa narrazione del ricorso come peraltro il mutamento di valore degli immobili nelle more del giudizio di appello sarebbe legato a fattori evidentemente non imputabili alla condotta della controparte (svalutazione del mercato immobiliare per effetto di una crisi internazionale e aggravamento delle condizioni di fatiscenza degli immobili) il chè escluderebbe anche la stessa configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell’intimata.

Infine, ed a conforto della correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda proposta, deve ricordarsi che secondo quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 1955/1996), l’art. 345 c.p.c., comma 1, norma invocata dal ricorrente, ove deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, trova applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, in quanto detta deroga trova giustificazione nel fatto che l’istanza di ristoro del danno ulteriore configura sviluppo logico di domanda già proposta.

Non essendo stato allegato che una richiesta risarcitoria fosse stata avanzata in primo grado, si palesa l’inapplicabilità della previsione di cui all’art. 345 c.p.c. e la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria, avanzata in appello, che non si ponga in continuità logica con domanda di identico contenuto già proposta in primo grado.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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