Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22421 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 05/08/2021), n.22421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba

Tortolini 30 presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Prefettura Di Roma;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Gambia, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma in data 12.7.18 (v. foglio 4 del ricorso), proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base della considerazione che il ricorrente aveva già proposto domanda di protezione internazionale presso la commissione territoriale di Catanzaro, rigettata il giorno 8.4.14 ed avverso detta decisione, il ricorrente aveva proposto impugnazione avanti il tribunale di Catanzaro, conclusasi con ordinanza di rigetto del 9.6.15.

Inoltre, secondo il medesimo GdP, l’eventuale reiterazione della domanda di protezione internazionale sospende l’esecuzione del provvedimento di espulsione, che allo stato risultava legittimamente emesso, fino alla conclusione dell’iter amministrativo, senza compromissione dei diritti dell’espellendo.

Contro il provvedimento del GdP, S.A. propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Roma non risulta costituita.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, dell’art. 24Cost., e art. 111 Cost., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il GdP aveva omesso di celebrare l’udienza del 21.1.19 che era stata fissata il 12.11.2018, per il deposito dei documenti.

Con un secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 24Cost., e art. 111 Cost., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e per nullità della decisione per violazione di norme processuali, perché la mancata fissazione dell’udienza aveva determinato una grave e ingiusta compressione del diritto di difesa del ricorrente.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché strettamente connessi, sono fondati, in quanto il GdP ha deciso la causa prima di celebrare l’udienza cui aveva rinviato la causa.

In particolare, all’udienza del 12.11.18, il GdP rinviava la causa all’udienza del 21.1.19 per il deposito di documenti in conformità alla richiesta del difensore che intendeva dimostrare la presentazione della domanda di protezione internazionale reiterata (che avrebbe reso illegittima l’emanazione del decreto di espulsione). Tuttavia, tale udienza non risulta essersi celebrata, mentre il GdP ha deciso la causa con provvedimento del giorno 1.3.19, con illegittima compressione del diritto di difesa, avendo il predetto GdP impedito alla parte di svolgere l’attività istruttoria dallo stesso giudice a suo tempo autorizzata.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e rinviata al Giudice di Pace di Roma, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini la vicenda processuale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA