Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22421 del 05/08/2021
Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 05/08/2021), n.22421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba
Tortolini 30 presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Prefettura Di Roma;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del Gambia, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma in data 12.7.18 (v. foglio 4 del ricorso), proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base della considerazione che il ricorrente aveva già proposto domanda di protezione internazionale presso la commissione territoriale di Catanzaro, rigettata il giorno 8.4.14 ed avverso detta decisione, il ricorrente aveva proposto impugnazione avanti il tribunale di Catanzaro, conclusasi con ordinanza di rigetto del 9.6.15.
Inoltre, secondo il medesimo GdP, l’eventuale reiterazione della domanda di protezione internazionale sospende l’esecuzione del provvedimento di espulsione, che allo stato risultava legittimamente emesso, fino alla conclusione dell’iter amministrativo, senza compromissione dei diritti dell’espellendo.
Contro il provvedimento del GdP, S.A. propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Roma non risulta costituita.
Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, dell’art. 24Cost., e art. 111 Cost., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il GdP aveva omesso di celebrare l’udienza del 21.1.19 che era stata fissata il 12.11.2018, per il deposito dei documenti.
Con un secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 24Cost., e art. 111 Cost., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e per nullità della decisione per violazione di norme processuali, perché la mancata fissazione dell’udienza aveva determinato una grave e ingiusta compressione del diritto di difesa del ricorrente.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché strettamente connessi, sono fondati, in quanto il GdP ha deciso la causa prima di celebrare l’udienza cui aveva rinviato la causa.
In particolare, all’udienza del 12.11.18, il GdP rinviava la causa all’udienza del 21.1.19 per il deposito di documenti in conformità alla richiesta del difensore che intendeva dimostrare la presentazione della domanda di protezione internazionale reiterata (che avrebbe reso illegittima l’emanazione del decreto di espulsione). Tuttavia, tale udienza non risulta essersi celebrata, mentre il GdP ha deciso la causa con provvedimento del giorno 1.3.19, con illegittima compressione del diritto di difesa, avendo il predetto GdP impedito alla parte di svolgere l’attività istruttoria dallo stesso giudice a suo tempo autorizzata.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e rinviata al Giudice di Pace di Roma, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini la vicenda processuale.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021