Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2242 del 30/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25586-2013 proposto da:

T.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Piazza Cola Di Rienzo 69 presso lo studio degli avvocati Boer Paolo,

Boer Alberto che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Vulcanair S.p.a. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Del Popolo 18

presso lo studio degli avvocati Rizzo Nunzio, Rizzo Pierluigi, che

la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6929/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2013 R.G.N. 623/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato BOER ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA

SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 gennaio 2013, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede e rigettava la domanda proposta da T.N. nei confronti della Vulcanair S.p.A., avente ad oggetto, l’accertamento della ricorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato dall’1.10.1997 al 30.6.2005, comprendendovi anche il periodo di lavoro successivo al 18.1.2005, data del suo formale collocamento in quiescenza ed il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato quale Capo Pilota Collaudatore in base alla disciplina sulla classificazione del personale recata tempo per tempo dal CCNL per i dipendenti di Aziende di Costruzioni Aeroparziali, assunto, ai sensi dell’art. 2070 c.c., come applicabile in luogo di quello per le aziende metalmeccaniche private, di fatto applicato, con condanna della Societàòal pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell’inadeguatezza del trattamento economico corrispostogli, tenuto conto altresì degli importi convenuti a titolo di indennità di volo e della funzione svolta di Direttore Operazioni Volo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto formalizzato come autonomo per il periodo successivo al collocamento in quiescenza del Triboni, inoperante con riguardo alla contrattazione collettiva di diritto comune l’art. 2070 c.c., e generica, anche in considerazione del peculiare trattamento economico riconosciutogli in aggiunta alla normale retribuzione, l’invocazione del principio dell’equa retribuzione ex art. 36 Cost..

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Triboni affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e conseguentemente la violazione e falsà applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 115 e delle altre norme sul procedimento in relazione all’art. 360, n. 4, imputa alla Corte la mancata considerazione della parziale applicazione al rapporto del CCNL invocato, espressamente dichiarata nella lettera di assunzione e, comunque, l’omessa valutazione dell’adesione implicita a quel contratto collettivo.

I medesimi vizi sono denunciati nel secondo motivo con riguardo alla verifica di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost..

Ancora gli stessi vizi sono denunciati nel terzo motivo con riguardo all’omesso esame dei conteggi analitici depositati in atti ed idonei ad evidenziare, in relazione al CCNL ritenuto, per esplicito o per implicito, applicato tra le parti, l’inadeguatezza ex art. 36 Cost., della retribuzione corrisposta, aggiungendosi, con riguardo al disconoscimento da parte della Corte territoriale di tale causa petendi, la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c..

In sostanza, l’impugnazione proposta, sia pur articolata sui richiamati tre motivi, è unitariamente volta a contestare la decisione della Corte territoriale di disconoscere il diritto del ricorrente a vedersi applicato, in relazione alle mansioni svolte presso la Società odierna resistente di Direttore Operazioni Volo e Capo Pilota, il trattamento economico previsto dal CCNL per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali, il quale espressamente contempla la qualifica corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente, viceversa non inclusa nella classificazione del personale del CCNL per le aziende metalmeccaniche private applicato nella Società datrice, diritto che sostiene sussistere, o per applicazione diretta del diverso CCNL invocato, a motivo del preteso richiamo dello stesso nella lettera di assunzione e, comunque, implicitamente per prassi applicativa instauratasi tra le parti o ai sensi dell’art. 36 Cost., per essere quel trattamento previsto come proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Ebbene, prospettata in questi termini l’impugnazione risulta complessivamente mal posta, sicchè i tre motivi, che, per quanto detto, ben possono qui essere trattati congiuntamente, si rivelano non meritevoli di accoglimento.

Da un lato, infatti, il vizio di cui al primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dato dall’applicazione diretta, sia pure parziale, dell’invocato CCNL per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali non è riscontrabile per l’essenziale ragione per cui il fatto del quale si assume la mancata valutazione non sussiste, dal momento che, in sede di stipula del contratto di lavoro, tra le parti si è convenuto che nei confronti del ricorrente sarebbero state applicate “le condizioni economiche e normative previste dal Contratto collettivo aziendale per il personale navigante” e, dunque, non l’invocato diverso CCNL, bensì una disciplina collettiva ad hoc prevista ed operante in ambito aziendale per il personale che, in quanto addetto al volo, non rivestiva le qualifiche contemplate dalla classificazione del personale di cui al CCNL applicato nell’azienda, e non emerge in atti che da quella pattuizione le parti si siano discostate in sede di esecuzione del contratto.

Le medesime ragioni danno conto dell’infondatezza del secondo motivo, atteso che il fatto decisivo di cui si assume essere stato omesso l’esame è ancora la pretesa applicazione nei confronti del ricorrente del CCNL per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali, risolvendosi la censura mossa al rilievo di genericità in base al quale la Corte territoriale si sarebbe, a suo dire, illegittimamente sottratta alla valutazione dell’eccepita inadeguatezza della retribuzione percepita, nel non aver la Corte medesima individuato nel CCNL invocato il parametro alla cui stregua operare quel giudizio, limitandosi a riscontrare lo scostamento tra il trattamento economico previsto dal predetto CCNL e la retribuzione effettivamente corrisposta.

Ma sta qui l’errore di diritto in cui cade il ricorrente e che, in ogni caso, inficia il terzo motivo della proposta impugnazione, con il quale si ripropone il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio individuandolo nella mancata considerazione dei conteggi analitici prodotti dal ricorrente, non consistendo il giudizio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., nel mero riscontro dello scostamento del trattamento economico riconosciuto o addirittura dell’importo di singole voci retributive rispetto a quanto previsto dalla disciplina collettiva assunta a parametro, bensì e prioritariamente nella valutazione della congruità complessiva del trattamento di fatto percepito rispetto al parametro invocato, sicchè la genericità della domanda ritenuta dalla Corte territoriale in relazione alla mancata deduzione da parte del ricorrente del dato per cui il trattamento economico riconosciutogli, globalmente considerato (e pacificamente comprensivo di voci retributive ulteriori rispetto al normale trattamento economico di categoria destinate a remunerare la specificità delle mansioni assegnate per di più sulla base della valutazione delle stesse operata in sede collettiva) risultava effettivamente inferiore a quello previsto dal contratto/parametro (senza contare che per costante giurisprudenza di questa Corte la retribuzione/parametro rilevante ai fini del giudizio ex art. 36 Cost., è rappresentata dai soli minimi tabellari corrispondenti all’inquadramento posseduto) è motivazione che, risultando per quanto detto immune da vizi logici e giuridici, legittima la pronunzia resa.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA