Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2242 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3845/2009 proposto da:

VITALVERNICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo

studio dell’avvocato VITO NANNA, che la rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., R.V., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dagli Avvocati RINALDI LUCIANO PIETRO, MARCO VENEZIANI, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.F., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1080/200 8 della CORTE D’APPELLO di BARI del

7/11/08, depositata il 09/12/2008; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere

Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio;

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 febbraio 2 009 la Vitalvernici S.r.l.

ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 9 dicembre 2009 dalla Corte d’appello di Bari che, pronunciando in sede di rinvio, aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa di R.C.M. e aveva condannato la Vitalvernici e C.A. a restituire agli eredi del R. gli importi percepiti in esecuzione della sentenza cassata e al rimborso delle spese di causa.

R.V. e D.M. hanno resistito con controricorso, mentre R.A. e C.A. non hanno espletato attività difensiva.

2 – Le controricorrenti hanno eccepito la nullità e inammissibilità dell’avverso ricorso per difetto di idonea procura speciale.

L’eccezione è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Come evidenziato dalle controricorrenti, la procura apposta a margine del ricorso risulta rilasciata per il giudizio di cassazione promosso “contro il sig. R.C.M.” Sennonchè come risulta dalla sentenza impugnata, costui è deceduto prima dell’instaurazione del giudizio di rinvio, conclusosi con detta sentenza, e riassunto dai suoi eredi.

Ne deriva che la procura è stata conferita per procedere nei confronti di persona che non è stata parte del giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza oggetto del ricorso. Ne consegue l’inammissibilità del medesimo.

3. – Tuttavia ragioni di completezza inducono a rilevare che i due motivi del ricorso risultavano comunque inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Invece nessuno dei due motivi postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo della fattispecie e nel contempo di applicabilità generalizzata.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non sono condivisibili nè con riferimento alla procura, nè per quanto riguarda il mancato rispetto dell’onere processuale di cui all’art. 366 bis c.p.c..

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza, visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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