Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22419 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.M.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in Roma, VIA SALARIA N. 290, presso lo studio

dell’avvocato MARCANTONIO CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PEZONE NICOLA;

– ricorrente –

contro

I.A. (OMISSIS) B.M.G.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in Roma, VIA CALVI

DELL’UMBRIA 9, presso lo studio dell’avvocato BALDACCI FULVIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 982/2005 della corte d’appello di FIRENZE,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/09/2011 dal consigliere dott. SCALISI Antonino;

udito l’avvocato VOCINO Costantino con delega depsitata in udienza

dell’avvocato PEZONE NICOLA, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato BALDACCI Fulvio, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.M.R. proprietaria di un terreno con retrostante fabbricato conveniva davanti alla Pretura di Siena sez. distaccata di Poggibonsi, i vicini I.A. e B.M.G. per l’accertamento del confine di un tratto di terreno in contestazione. In proseguo del giudizio integrava la domanda, reclamando la condanna dei convenuti di eliminare alcuni alberi e la tubazione collocati all’interno della particella n. 92 e da astenersi dal transitare attraverso le particelle 81 e 126 anch’esse di sua proprietà:

Si costituivano I.A. e B.M.G. i quali eccepivano l’usucapione ventennale sia della proprietà sulla prima particella e sia della servitù di passaggio sulle altre due.

Il Tribunale di Siena, sez. distaccata di Poggibonsi, con sentenza n. 60 del 2002 accertava il confine controverso, accoglieva l’eccezione di usucapione della proprietà della particella 92, ma rigettava quella relativa alla servitù di passaggio sulle particelle 81 e 126.

Avverso tale sentenza proponeva appello davanti alla Corte di Appello Firenze I.M.R. rilevando l’erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice di primo grado.

Si costituivano I.A. e B.M.G., chiedendo il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale perchè venisse riconosciuto il loro diritto di transito sulle particelle 81 e 126.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 982 del 2005 confermava la sentenza impugnata. A sostegno di questa decisione la Corte fiorentina osservava: a) che il possesso degli alberi i cui anni di vita così come stabilito dalla consulenza tecnica, erano di 24 o 25 anni, superavano il tempo di venti anni, e che, unitamente al possesso del piazzale antistante alla casa e del tubo di scarico igienico, denotavano il possesso dell’intero stacco di terreno almeno fin dove non esistevano segnali o limiti impeditivi della facoltà di utilizzarlo o idonei a far supporre un’utilizzazione da parte del confinante; b) non esistevano sul posto segni stabilizzati di transito ed insufficienti al fine di dimostrare il possesso della servitù di passaggio, erano gli occasionali passaggi dello I.A. con le sue pecore.

La cassazione della sentenza n. 982 del 2005 della Corte di Appello di Firenze è stata chiesta da I.M.R. con atto di ricorso:

articolato in due motivi. I.A. e B.M. G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Appare opportuno esaminare per primo, il secondo motivo, con il quale è stato dedotto la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare, la ricorrente ribadisce in sede di legittimità la formulata eccezione di ultra petitum. La ricorrente sosteneva già in appello l’errore procedurale in cui sarebbe incorso il Giudicante nel momento in cui ha disposto per l’intervenuta usucapione dell’intera particella 92 di proprietà attrice, mentre parte convenuta aveva avanzato tale richiesta solo in merito ad una parte della stessa “con esattezza laddove esistono le piante e i tubi che nella planimetria allegata alla relazione tecnica del geom. R. è individuata nei tratti (P4-P2) e (P3-P2)”. Per altro – si specifica – considerato che la domanda di usucapione era stata avanzata in corso di causa e quale ampliamento della domanda originaria di mero accertamento dei confini tra le proprietà, è ragionevole ritenere che la domanda di usucapione fosse oggettivamente relativa alla sola parte di terreno interessata dagli alberi e dalla tubazione. Nè nell’ipotesi può invocarsi un’interpretazione estensiva dell’art. 112 c.p.c. non potendosi ritenere che la domanda di usucapione estesa all’intera particella fosse stata tacitamente proposta, considerato che la parte interessata non ha allegato alcun argomento a sostegno di tale domanda.

1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto non solo perchè è generico, ma, soprattutto, perchè dalla sentenza impugnata risulta che l’usucapione era stata eccepita con riferimento all’intera particella n. 92.

1.2.= Questa Corte ritiene, comunque, opportuno evidenziare che il vizio di ultra petitum della pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzitutto, fatto valere dal ricorrente per cassazione, esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e, non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale.

2.= Con il primo motivo la ricorrente, I.M.C. lamenta – come da rubrica – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 369 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di merito, non avrebbe motivato in modo sufficiente e rigoroso l’acquisto per usucapione di un’intera particella di terreno, considerato che ha dedotto l’uso continuativo e non contestato del terreno di cui alla particella di cui si dice, dalla sola età delle piante di alto fusto e per il fatto che il soggetto, che ha dedotto l’usucapione, avrebbe collocato quelle piante nel terreno in questione. Epperò, ritiene la ricorrente, non può ammettersi che si possa dedurre l’usucapione di un’intera particella di terreno per avervi il soggetto piantato degli alberi, soprattutto, quando ricorrono – come nella fattispecie – oggettivi elementi di tempo – per il confutato decorso ventennale e contestazioni proprio in merito al terreno in questione. Il mero fatto di piantare alberi di alto fusto, che di per sè non necessitano di cure ed attenzioni particolari che possano impegnare il soggetto in attività relative, non può valere – sempre secondo la ricorrente – a rappresentare ai sensi di legge quell’animus possidendi che dovrebbe realizzare unitamente agli altri requisiti di legge, l’usucapione dedotta. Nel caso concreto, poi, gli alberi erano stati piantati a ridosso della linea di confine tra i fondi, almeno quella che era ritenuta tale, tanto che l’oggetto principale della domanda risulta la verifica degli esatti confini tra le proprietà in oggetto. L’oggettiva vicinanza tra le piante ed il confine delle proprietà, a fronte della oggettiva incertezza su tali confini costituirebbe – pertanto – prova contraria agli assunti della sentenza impugnata non potendosi rilevare da ciò alcun animus da parte convenuta in merito al possesso nè, in relazione all’altruità del terreno. E di più, l’affermazione della Corte di Appello di Firenze, secondo la quale il possesso degli alberi che si aggiunge del resto al possesso del piazzale antistante la casa e del tubo di scarico igienico denota il possesso dell’intero stacco di terreno almeno fin dove non esistono segnali o limiti impeditivi della facoltà di utilizzarlo o idonei a fare supporre una utilizzazione da parte del confinante”, non è fondata su alcuna prova e non è adeguatamente giustificata.

2.1.= Il motivo non è fondato e non può essere accolto, non solo e non tanto perchè la ricorrente con tale censura sostanzialmente richiederebbe una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, preclusa in questa sede, ma e soprattutto, perchè la decisione della Corte di Firenze ha sufficientemente ed adeguatamente motivato il proprio convincimento e ha indicato, con chiarezza, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

2.2.= La Corte fiorentina, con proprio giudizio di merito, insindacabile perchè corretto sotto il profilo logico formale – ha ritenuto che le prove acquisiste conducevano tutte ad affermare che I.A. e B.M.G. avevano posseduto, uti dominus, la particella n. 92 foglio 10 del Comune di Casole D’Elsa per oltre un ventennio. Secondo la Corte fiorentina, infatti, I. e B., da oltre un ventennio, si comportavano quali i legittimi possessori della particella n. 92 di cui si dice, dato che avevano piantato, in detto terreno, degli alberi (due cipressi e un ciliegio) avevano collocato un tubo di scarico igienico, avevano realizzato, per loro uso, un piazzale antistante la propria abitazione. A sua volta, il possesso ventennale relativo all’intera particella n. 92 discendeva da una triplice considerazione: a) un teste che la Corte ha ritenuto attendibile (per la considerazione che lo stesso affermava che gli alberi esistevano da circa 20 – 25 anni, così come veniva confermato dal CTU con metodo scientifico) aveva dichiarato che frequentava da circa quarantanni i luoghi relativi alla particella n. 92 e di “avere sempre visto i convenuti usare la piazzuola antistante l’abitazione; b) altro teste dichiarava di aver abitato i luoghi sino al 1968 e si ricordava sin da allora, l’esistenza dello scarico nella suddetta particella; c) era pacifico che le piante di alto fusto due cipressi ed un ciliegio esistenti sul piazzale antistante la casa di I. erano stati messi a dimora dagli appellanti da almeno 26-29/30 anni, così come veniva accertato con metodo scientifico dalla consulenza tecnica.

2.3.= A ben vedere, il ragionamento della, ovvero, l’iter logico seguito dalla Corte di appello di Firenze, coinvolge più evenienze emerse dalle prove e non è limitato come vorrebbe l’attuale ricorrente – alla sola attività di collocazione degli alberi nel terreno relativo alla particella n. 92. Piuttosto, la collocazione degli alberi, di cui si dice, completa il quadro probatorio e conferma il possesso del terreno relativo alla particella n. 92 da parte di I.A. e B.M.G., con la specifica considerazione che la messa a dimora di piante è anch’essa un’ attività di coltivazione del terreno e rappresenta un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.

2.4.= Sicchè, la decisione impugnata, ovvero, l’affermazione della Corte di Appello di Firenze secondo la quale il possesso degli alberi che si aggiunge del resto al possesso del piazzale antistante alla casa e del tubo di scarico igienico, denota il possesso dell’intero stacco di terreno almeno fin dove non esistono segnali o limiti impeditivi della facoltà di utilizzo o idonei a fare supporre un’utilizzazione da parte del confinante, è non solo motivata ma motivata in modo sufficiente e adeguato ma è in sè immune da vizi logici.

2.4.= Quanto, poi, alla presunta mancanza dell’animus possidendi denunciata dalla ricorrente va precisato che, non essendo trattata dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere denunciata – ma non è stato fatto – siccome omessa pronuncia.

2.5.= Tuttavia, -come è insegnamento di questa Corte: l’omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e, cioè, l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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