Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22419 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 15/10/2020), n.22419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17491/2014 R.G. proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fabbrocini

del Foro di Nola, elettivamente domiciliato presso l’avv. Elisabetta

Anagni, con studio in Roma alla via Gerolamo Belloni n. 78;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente

domiciliata in Roma alla via San Martino della Battaglia n. 15

presso l’avv. Antonino Bologna del Foro di Roma, rappresentata e

difesa dall’avv. Silvio Piantanida del Foro di Torre Annunziata;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/07/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 9/12/2013, depositata il

7/1/2014 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.D. ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 31/07/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (di seguito C.T.R.), emessa il 9/12/2013, depositata il 7/1/2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia relativa all’impugnativa delle cartelle di pagamento relative ad Irpef, con addizionali comunali e regionali, per l’anno di imposta 2004;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., rilevato che la C.T.P. di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto, riteneva che le eccezioni relative ai vizi propri delle cartelle di pagamento fossero state inammissibilmente introdotte per la prima volta con l’atto di appello e confermava la sentenza impugnata;

3. a seguito del ricorso, Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge, per inesistenza del presupposto costituito dal titolo definitivo, vale a dire l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Status s.a.s. di Z.A., che, per altro, era stato tempestivamente impugnato;

1.2. il motivo è inammissibile;

1.3. invero, il contribuente deduce la nullità della cartella di pagamento per l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto, poichè, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’atto impositivo notificato in data 27/6/2007 sarebbe quello diretto alla società Status s.a.s. di Z.A. (di cui il ricorrente è socio accomandante), per altro regolarmente impugnato dal legale rappresentante di quest’ultima;

il ricorrente dà atto di aver impugnato la cartella di pagamento, relativa alla quota di maggior reddito individuale percepita nell’anno 2004, riportandosi integralmente, quanto ai motivi, al ricorso della società avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti;

sul punto, il giudice di primo grado ha precisato che l’iscrizione a ruolo derivava direttamente dall’atto accertativo a carico del socio, divenuto definitivo per mancata impugnazione, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto;

tale statuizione è stata sostanzialmente confermata dal giudice di appello, che ha ritenuto precluse le doglianze riferibili all’avviso di accertamento non tempestivamente proposte con l’impugnazione dell’atto impositivo ed ha rilevato l’inammissibilità delle questioni, dedotte per la prima volta in appello, attinenti a vizi propri della cartella di pagamento;

l’accertamento in fatto sulla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto, oggetto di cd. doppia conforme ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, applicabile al caso in esame, in cui il giudizio di appello è stato introdotto con ricorso depositato in data 18/3/2013, non può essere contestato sotto il profilo del vizio motivazionale e risulta definitivamente acquisito;

pertanto, la contestazione del ricorrente, presupponendo sostanzialmente una diversa ricostruzione in fatto, non è ammissibile;

2.1. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione di legge per il difetto assoluto del previo avviso di pagamento, omessa indicazione del responsabile del procedimento e mancata sottoscrizione della cartella di pagamento;

2.2. il motivo è inammissibile, perchè, come già rilevato dal giudice di appello e non contestato dal ricorrente, le doglianze attinenti ai pretesi vizi propri della cartella sono state introdotte per la prima volta nel giudizio di appello e costituiscono domanda nuova, inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57;

come è stato precisato, “In tema di processo tributario, il divieto di “nova” in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si applica, oltre che alle domande, alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui derivano il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello” (cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018, 27562; Cass. sez. 6-5, ord. 29 dicembre 2017, n. 31224);

pertanto il ricorso va interamente dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già incorporante Equitalia Sud S.p.A.), delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

nulla deve disporsi in ordine alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, che è rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA