Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22419 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 13/09/2018), n.22419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16724/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO ROMANO LONGARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO LUGLI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 6578/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte: rilevato che il CONDOMINIO (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione del decreto n. 6578/2015, depositato in data 26 maggio 2015, con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;

che l’intimata Curatela non ha svolto difese;

considerato che con l’unico motivo, illustrato anche da memoria, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneità della statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto inopponibile al fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 45, l’atto di compravendita del bene rivendicato, in quanto non provato mediante il deposito della relativa nota di trascrizione, lamentando la contraddittorietà della motivazione, che avrebbe dato per scontata la proprietà del suddetto bene in capo al rivendicante;

ritenuto che il motivo non è meritevole di accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 27/06/1992); non può invece aversi riguardo al contenuto del titolo di acquisto che, insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria del registri immobiliari (Sez. 1, Sentenza n. 12098 del 28/11/1998);

che l’opponibilità al fallimento del venditore – della cui qualità di terzo nel procedimento in esame non può dubitarsi, anche alla stregua del disposto della L. Fall., art. 45 – di un contratto di vendita presuppone quindi la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del negozio (Sez. 1, Sentenza n. 28668 del 27/12/2013);

che nella specie il decreto impugnato ha escluso che sia stata prodotta la nota di trascrizione e ne ha quindi rettamente fatto derivare la inopponibilità al fallimento dell’acquisto della proprietà in capo al rivendicante;

che di nessun fatto storico decisivo e discusso tra le parti risulta omesso l’esame nella motivazione impugnata, non potendo ritenersi tale il fatto della intervenuta trascrizione, che il tribunale ha per l’appunto rettamente escluso per la ragione indicata; che inammissibile deve ritenersi la nuova prospettazione, contenuta nella memoria da ultimo depositata, di una situazione di fatto possessoria, che non risulta svolta in ricorso (cfr.pag.2);

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che non vi è luogo per provvedere al regolamento delle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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