Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22419 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28957-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 782/2014 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR ella Toscana, n. 782/1/2014 dep. il 14.4.2014, emessa in relazione alla impugnativa di diniego di rimborso – su richiesta presentata in data 3.6.2009 – della maggiore Irpef versata da L.G.G. nell’anno 1999, sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo tempestiva la richiesta di rimborso, in quanto soggetta al termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16/1/ 2008 (C-128/07; C-131/07), che ha eliminato la disparità di trattamento tra lavoratori uomini e donne e non applicabile, invece, il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, come preteso dall’Ufficio.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), essendo la fattispecie sottoposta al termine di decadenza di quarantotto mesi decorrenti dalla data del versamento dell’imposta.

2. Il motivo è fondato.

Secondo le sezioni Unite di questa Corte (n. 13676/2014; conf. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3793), la domanda di rimborso del credito IRPEF generato dalla maggiore trattenuta operata dal datore di lavoro sull’incentivo all’esodo in base alla norma del TUIR successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea dalla sentenza della Corte di Giustizia, deve comunque essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta e non dalla data della sentenza. Perde, dunque, il diritto al rimborso il lavoratore che non abbia presentato l’istanza entro il predetto termine.

Come le stesse Sezioni Unite hanno spiegato, nella vicenda qui sub judice non si è affatto verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è infatti soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva (Cass. n. 17009/2012; n. 5978/2006; conf. n. 17918/2004, n. 15276/2008). La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina pertanto il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Ne deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria, devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (v. Cass. 11316/2000, 7173/2002, 7178/2004, 2809/2005). D’altra parte, anche la CGCE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizionì (causa C- 228/96, fallimento Aprile). Questa regola trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate.

Ha pertanto errato la CTR a ritenere che “dal dovere di disapplicazione delle norme interne configgenti con la statuizione della CE e dal concomitante obbligo di riliquidazione… di cui all’art. 19, comma 1 TUIR discende l’obbligo di rimborso da eseguirsi entro il termine per l’iscrizione a ruolo” per cui il termine di decadenza a carico del contribuente decorre dal 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta.

3. Conclusivamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA