Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22418 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22418

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12752/2016 proposto da:

GUASTELLA SRL in liquidazione, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN ANTONIO

MARCORA;

– ricorrente –

contro

FLLI MARA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4257/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/11/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e la memoria difensiva;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La F.Lli Mara s.r.l., fornitrice della Impresa Stradale Guastella s.r.l., ha agito in giudizio nei confronti della Guastella s.r.l., quale cessionaria del ramo di azienda, per un credito commerciale vantato nei confronti della cedente, ai sensi dell’art. 2560 c.c..

Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando che – sebbene la risoluzione del contratto di cessione del ramo d’azienda non fosse opponibile alla società creditrice, in quanto iscritta nel registro delle imprese in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – comunque non vi era prova che il credito risultasse dai libri contabili della cedente.

La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado, sostenendo che era onere del cessionario fornire la prova della mancata iscrizione del debito nei libri contabili.

Contro tale decisione ricorre la Guastella s.r.l. con due motivi, illustrati da successive memorie. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Come correttamente rilevato con il primo motivo, la decisione impugnata si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte sul punto.

Infatti, l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è ritenuta dalla Corte di cassazione un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l’acquirente dell’azienda ha l’onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione e il giudice, se non può effettuare d’ufficio l’indagine sull’esistenza o meno dell’iscrizione medesima, ben può d’ufficio rilevare il fatto che quest’ultima quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto non sia stata provata (Sez. L, Sentenza n. 6173 del 20/06/1998, Rv. 516644; conf. Sez. 3, Sentenza n. 14823 del 15/11/2000, Rv. 541729).

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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