Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22418 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12773-2019 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO CASAREALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2914/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava avvisi di accertamento per il recupero di IRPEF e IVA per le annualità 2006, 2007 e 2008 a seguito del riscontro di maggiori imponibili D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ne respingeva l’appello affermando che con la sentenza penale prodotta in giudizio dal contribuente questi è stato assolto dal reato di omessa dichiarazione ma tale sentenza non prova che le ingenti somme dallo stesso depositate sul proprio conto corrente non siano riconducibili ad una sua attività autonoma mentre d’altra parte le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale anche nei confronti dei privati;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 8, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in quanto, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicato – con la formula “il fatto non sussiste”, che aveva escluso lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell’attività di avvocato, riteneva di confermare la legittimità dell’operato dell’organo accertatore senza confrontarsi in alcun modo con il contenuto del provvedimento emesso dall’autorità penale e senza altresì addurre altri motivi idonei a confermare la regolarità sostanziale degli atti impositivi;

considerato che il ricorso è infondato in quanto secondo questa Corte:

l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorchè acquisito illegittimamente secondo l’ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari (D.L. n. 429 del 1982, art. 12, successivamente confermato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20), ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall’art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l’obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell’applicazione della legge penale (Cass. n. 31243 del 2019) atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. n. 9974 del 2015; n. 9322 del 2017);

la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 29572 del 2018);

il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480) senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i “dati” e gli “elementi” acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38-41, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55 per l’IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050);

ritenuto che la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso ha ritenuto che la sentenza di assoluzione in sede penale non prova, di per sè, che le ingenti somme depositate dal contribuente sul proprio conto corrente non siano riconducibili ad una sua attività di lavoro autonomo e dall’altro che le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale anche nei confronti di qualunque soggetto, gravando così correttamente dell’onere della prova contraria il contribuente.

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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