Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22418 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13052-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE SAMMARTINO

con procura speciale del Not. Dr. NICOLA CRISCUOLI in PALERMO rep.

n. 45255 del 19/06/2013;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2012 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato SAMMARTINO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 53.30.12 dep. 28.3.2012, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da IRCAC, Istituto regionale per il credito alla cooperazione, esercente attività di credito a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione di un avviso accertamento portante una maggiore Irpeg e ILOR, emesso a seguito di pvc della GGFF che aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1998 in relazione: a) componenti positivi del reddito non dichiarati; b) componenti positivi non deducibili; c) indebita detrazione d’imposta; costo indeducibile ai fini Irap, oltre sanzioni per infedele dichiarazione.

In particolare il giudice di secondo grado ha precisato che l’Istituto, ente di diritto pubblico, si regge su mezzi finanziari rappresentati da fondi per i quali non è previsto obbligo di rendicontazione alla Regione Siciliana, che costituiscono mezzi patrimoniali dell’Istituto, come confermato dal rilascio di apposite fideiussioni da parte della Regione, per cui risulta applicabile la L. n. 342 del 2000, art. 39. Nel merito ha qualificato la somma ripresa a tassazione quale ricavo non dichiarato, in quanto importo percepito a titolo di commissione (ex L.R. n. 5 del 1998, art. 12), come tale riportato nell’unico bilancio presentato dall’Istituto.

Stante la titolarità dei fondi all’IRCAC, gli interessi attivi bancari maturati sui conti correnti dell’Ente sono ad esso attribuibili (in relazione alle ritenute fiscali). Ritiene che la corretta ripresa a tassazione di alcuni componenti negativi di reddito, in quanto indeducibili o non di competenza, non incidano, non avendo l’Ufficio chiesto nulla al riguardo.

L’intimata si costituisce con controricorso eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (dell’art. 83, già art. 87, comma 1 lett. B) e art. 74, già D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88; della L. n. 342 del 2000, art. 39 e della L.R. Sicilia n. 12 del 1963, artt. 1 e 5), stante il disposto dell’art. 12 preleggi, essendo l’I.R.C.A.C. persona giuridica di diritto pubblico, rientrante nella categoria degli enti pubblici economici, strumentali (in quanto persegue uno scopo proprio della Regione), istituiti per promuovere, incrementare e potenziale la cooperazione in Sicilia (L.R. n. 12 del 1963, art. 1, comma 1).

Il legislatore regionale ha dotato l’Ircac di un patrimonio proprio e ha messo nel contempo a disposizione somme regionali da impiegare per le finalità stabilite dalla legge. L’Istituto in sostanza effettua operazioni di credito agevolato sotto varie forme con le disponibilità dei fondi apportati dalla Regione siciliana (di cui alla L.R. n. 12 del 1963, art. 3), che presentano gli elementi tipici delle gestioni separate del bilancio regionale; e con quelle dei fondi successivamente istituiti da apposite leggi regionali, rispetto alle quali l’Istituto è mero gestore di somme di denaro appartenenti alla Regione, svolgendo un servizio a favore di questa in forza di un mandato ex lege. Da ciò la ricorrente trae la conseguenza che la commistione del patrimonio proprio dell’ente con i fondi regionali da esso gestiti è stata effettuata al fine di ottenere vantaggi fiscali connessi ai fondi regionali gestiti, da cui la violazione delle norme citate.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte, con motivazione qui condivisa, ha statuito, in fattispecie analoga (vertente su avviso di accertamento concernente l’Irpeg, e l’Ilor per l’anno 1997: Cass. n. 24368 del 2013), che in tema di agevolazioni tributarie, l’elenco degli enti pubblici non soggetti all’IRPEG (contenuto nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, nel testo in vigore dal 1 gennaio 1991, sostituito dal D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, art. 4, comma 3 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403), ha carattere tassativo, attesa la specialità della norma. Ne consegue che il beneficio non si applica al fondo a gestione separata istituito presso l’IRCAC, che ha soggettività giuridica diversa da quella dell’ente affidante, nella specie la Regione siciliana, senza che assuma rilievo l’avvenuta estensione del beneficio stesso, operata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 39, ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle Regioni; e ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi, trattandosi di norme innovative e non di interpretazione autentica e, quindi, priva di efficacia retroattiva. Ciò in quanto l’IRCAC ha soggettività giuridica diversa da quella dell’ente affidante, e coincidente con quella della Regione siciliana. D’altra parte, non è invocabile la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 39, che estende i benefici di cui al cit. T.U.I.R., art. 88, comma 1, ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi, in quanto tale norma ha portata innovativa e non di interpretazione autentica, e quindi, non ha efficacia retroattiva, come anche confermato dall’ultima parte della medesima disposizione, che nel precludere il rimborso d’imposte già pagate, si limita, in linea con la L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3, a ribadire l’irretroattività della disposizione, senza introdurre profili d’incostituzionalità, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11176 del 26/05/2005, n. 1382 del 2004).

Peraltro tutti i fondi speciali dell’ente in argomento sono stati successivamente unificati e versati in un altro unico fondo a gestione separata, giusta la L.R. 7 marzo 1997, art. 63 e che testualmente si trascrive: “Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l’IRCAC. 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l’IRCAC per la concessione di garanzie con la L.R. 26 aprile 1972, n. 28, art. 1, con la L.R. 30 luglio 1973, n. 28, art. 3, con la L.R. 3 giugno 1975, n. 24, art. 19 e con la L.R. 6 maggio 1981, n. 96, art. 93 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative”.

3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la CTR assunto che i fondi pubblici di agevolazione, ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi in forza di legge, sono riconducibili all’art. 88 T.U.I.R. (oggi art. 74); e del terzo motivo, col quale si denunzia nullità della sentenza (per violazione artt. 101 e 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR annullato per intero l’avviso di accertamento, dovendosi escludere le riprese a tassazione di costi indeducibili, contestate dall’Ufficio nei gradi di merito.

4. Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, che provvederà anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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