Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22417 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1029-2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3605/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento notificata da Equitalia sud a seguito di cartella propedeutica eccependo la violazione dell’intervenuto giudicato per effetto di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che avevano annullato un’iscrizione ipotecaria sul presupposto della mancata notifica della stessa propedeutica cartella;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo provato il giudicato formatosi in ordine alla mancata notifica della cartella;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle entrate in quanto Equitalia aveva regolarmente notificato le cartelle con la conseguenza che tali atti andavano impugnati nella giusta sede per cui le eccezioni proposte col ricorso erano tardive.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza d’appello per error in procedendo consistente nella violazione – in difformità rispetto all’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., – del giudicato esterno formatosi sul fatto della mancanza di rituale e tempestiva notifica della cartella esattoriale presupposta alla riscossione.

Il motivo è infondato dal momento che la Commissione Tributaria Regionale, dando atto della motivazione della decisione della Commissione Tributaria Provinciale in ordine al “giudicato formatosi in ordine alla mancata notifica della cartella” e allo stesso tempo però da un lato riferendo che tale passaggio in giudicato è stato contestato già in primo grado dall’Agenzia delle entrate e dall’altro entrando nel merito quanto alla bontà della notifica e ritenendola valida, ha dimostrato che le sentenze – che secondo il ricorrente costituirebbero giudicato esterno – non sono passate in giudicato, cosicchè non vi è prova che si sia formato un giudicato interno circa la sussistenza del giudicato esterno e sarebbe stato quindi onere del ricorrente, per contestare queste conclusioni e in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, allegare le suddette sentenze, dimostrando che fossero effettivamente passate in giudicato.

Infatti, secondo questa Corte, in tema di ricorso per Cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Cassazione ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019; analogamente Cass. n. 32804 del 2019; n. 7499 del 2019): nella specie la parte ricorrente non ha allegato le sentenze passate in giudicato che permetterebbero il riferimento ad un giudicato esterno, nè tanto meno ha indicato gli elementi di collegamento di tali sentenze con l’odierna questione.

Deve considerarsi in particolare che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508 del 2018; n. 10537 del 2010; n. 26627 del 2006).

Del resto su analoga questione, corrente fra le stesse parti, richiamata dallo stesso contribuente e relativa, secondo il ricorso di quest’ultimo, “all’effetto del medesimo giudicato esterno” si è già pronunciata anche Cass. n. 19632 del 2019, la quale – prescindendo dai problemi della mancanza di attestazione del passaggio in giudicato e dall’avvenuta impugnazione emersi nella sentenza della CTR impugnata – si è espressa nel senso della non configurabilità del giudicato affermando che “correttamente la CTR ha ritenuto non invocabile dal contribuente l’esistenza di un giudicato sulla validità della notifica della cartella. Nella specie, nel giudizio all’esito del quale si sarebbe formato il giudicato, erano state impugnate delle iscrizioni ipotecarie annullate perchè il concessionario, non costituitosi, non aveva provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione. Nessuna statuizione è, pertanto, intervenuta sulla regolarità della notifica delle cartelle, sicchè nessun giudicato, invocabile in altro giudizio, può ritenersi formato sul punto, trattandosi “di contenuto meramente processuale”, non idoneo alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale affermato in questo giudizio.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 15.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

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