Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22417 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10474-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE SAMMARTINO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia,

depositata il 13/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato SAMMARTINO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 62/30/10 dep. il 13 aprile 2010, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dall’I.R.C.A.C., Istituto regionale per il credito alla cooperazione, esercente attività di credito a favore delle cooperative e dei loro consorzi.

Il contenzioso ha origine dalla impugnazione di avviso che accertava all’Istituto per l’anno 1996 una maggiore imposta ai fini Irpeg e ILOR, negando il rimborso delle ritenute d’acconto indicate in dichiarazione, oltre sanzioni per infedele dichiarazione. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’Istituto, ente di diritto pubblico, ha un proprio patrimonio ed inoltre gestisce tutti i fondi che la Regione siciliana gli conferisce, per i quali non ha obbligo di rendicontazione, posto che rientrano ugualmente nella sua proprietà e disponibilità, senza essere soggetti ad imposizione. Ciò in quanto tali fondi vengono utilizzati per il finanziamento delle attività svolte dalle cooperative e dai loro consorzi con prestiti agevolati.

L’intimata si costituisce con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 83; artt. 1703 e 2424 c.c. in relazione alla L.R. siciliana n. 12 del 1963, artt. 1, 3 e 5 e della L.R. n. 28 del 1973, art. 3; L.R. n. 24 del 1975, art. 18; L.R. n. 95 del 1977, art. 1; L.R. n. 29 del 1988, art. 1 e L.R. n. 96 del 1981, art. 93, nonchè della L.R. n. 37 del 1979, art. 5, u.c.). La ricorrente, sulla premessa che l’Istituto gestisce fondi di cui è titolare la Regione Sicilia, insiste nella illegittimità della condotta dell’ente, che ha considerato i predetti fondi come parte del proprio patrimonio, omettendo di tenere una contabilità separata e facendo confluire i risultati economici dei fondi speciali (di cui alla L.R. n. 12 del 1963, art. 3), nella contabilità generale.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte, con motivazione qui condivisa, ha statuito, in fattispecie analoga (vertente su avviso di accertamento concernente l’Irpeg, e Ilor per l’anno 1997: Cass. n. 24368 del 2013), che in tema di agevolazioni tributarie, l’elenco degli enti pubblici non soggetti all’IRPEG, contenuto nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, nel testo in vigore dal 1 gennaio 1991, sostituito dal D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, art. 4, comma 3 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403, ha carattere tassativo, attesa la specialità della norma. Ne consegue che il beneficio non si applica al fondo a gestione separata istituito presso l’IRCAC, che ha soggettività giuridica diversa da quella dell’ente affidante, nella specie la Regione siciliana, senza che assuma rilievo l’avvenuta estensione del beneficio stesso, operata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 39, ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle Regioni; e ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi, trattandosi di norme innovative e non di interpretazione autentica e, quindi, priva di efficacia retroattiva. Ciò in quanto l’IRCAC ha soggettività giuridica diversa da quella dell’ente affidante, e coincidente con quella della Regione siciliana. D’altra parte, non è invocabile la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 39, che estende i benefici di cui al citato art. 88, comma 1 del cit. T.U.I.R., ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi, in quanto tale norma ha portata innovativa e non di interpretazione autentica, e quindi, non ha efficacia retroattiva, come anche confermato dall’ultima parte della medesima disposizione, che nel precludere il rimborso d’imposte già pagate, si limita, in linea con la L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3, a ribadire l’irretroattività della disposizione, senza introdurre profili d’incostituzionalità, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11176 del 26/05/2005, n. 1382 del 2004).

Peraltro tutti i fondi speciali dell’ente in argomento sono stati successivamente unificati e versati in un altro unico fondo a gestione separata, giusta la L.R. 7 marzo 1997, art. 63 e che testualmente si trascrive: “Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l’IRCAC.

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l’IRCAC per la concessione di garanzie con la L.R. 26 aprile 1972, n. 28, art. 1, con la L.R. 30 luglio 1973, n. 28, art. 3, con la L.R. 3 giugno 1975, n. 24, art. 19 e con la L.R. 6 maggio 1981, n. 96, art. 93 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative”.

3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento dei restanti. In particolare: a) del secondo motivo, col quale si lamenta violazione di legge in relazione alle norme che disciplinano l’applicazione delle ritenute sugli interessi attivi maturati sui fondi istituiti dalla regione e affidati all’Ircac in amministrazione; b) del terzo motivo, col quale si denunzia insufficiente e illogica motivazione su fatti decisivi, avendo la CTR fondato la propria decisione esclusivamente sulla asserita mancanza di un obbligo di rendicontazione in ordine alla gestione dei fondi da parte dell’IRCAC nei confronti della regione.

4. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, che provvederà anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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