Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22416 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19045/2016 proposto da:

M.D., M.L., M.E., MA.DE.,

M.G.M., in proprio e nella qualità di eredi di

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONINO MINACAPILLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 il sig. M.G. conveniva in giudizio il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, per sentirlo condannare ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni causati all’attore per la colposa omissione di vigilanza della sicurezza del sangue e degli emoderivati dalla quale sarebbe dipesa l’epatite di tipo C, con conseguente cronicizzazione dell’infezione e la comparsa di un quadro cirrotico con patologia in costante aggravamento, contratta questi in seguito alle trasfusioni operate presso l’ospedale di (OMISSIS) in cui veniva ricoverato nel (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute ed in seguito all’acquisizione di consulenze tecniche di parte contrastanti, il Tribunale di Caltanissetta (dinnanzi al quale la causa veniva riassunta per l’incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale di Enna originariamente sollecitato) con sentenza 307/2007 rigettava l’attorea pretesa fondando il proprio convincimento sulla mancata prova del nesso eziologico intercorrente tra la condotta del Ministero, omissiva, e l’evento infettivo, dovendosi escludere la colpa del convenuto non conoscendosi all’epoca dei fatti di causa la capacità infettiva del virus dell’epatite C (si richiamava il principio espresso dalla Cassazione nel 2005 secondo il quale fintanto che non erano conosciuti dalla comunità scientifica i virus HBV, HIV ED HCV rispettivamente nel 1978, 1985 e 1988, essendo l’evento infettivo causato dai predetti virus, deve ritenersi mancante il nesso tra condotta ed evento).

2. Avverso tale pronuncia proponeva appello il M. richiamando il nuovo orientamento giurisprudenziale delle S.U. della Corte di Cassazione che con sentenza n. 581/2008 affermava l’esistenza di un unico evento lesivo e cioè la lesione dell’integrità fisica, per cui unico sarebbe il nesso causale, ovverosia la trasfusione con sangue infetto-contagio infettivo-lesione dell’integrità, con conseguente sussistenza a far data dal 1978 (anno in cui veniva scoperta l’epatite B) della responsabilità del Ministero anche per il contagio dei successivi virus veicolati dal sangue infetto di cui questi ometteva il controllo e la vigilanza. Ancora, il principio di diritto qui richiamato stabiliva altresì che ove la mancata dimostrazione del nesso dipenda dall’assenza di prova documentale sulla provenienza del sangue e dei donatori, incombente sul Ministero della Salute non solo ex lege ma anche in vista del criterio della vicinanza della prova, questa si considera comunque fornita.

La Corte, dopo aver disposto nuovi accertamenti medico-legali e dopo l’audizione degli eredi del defunto M.G. (nelle more deceduto) costituitisi nel presente grado d’appello, con sentenza n 132 del 25 giugno 2015 rigettava l’impugnazione proposta e le conseguenti domande risarcitorie iure proprio e iure hereditatis rilevando l’insussistenza di una valida prova circa il nesso causale tra le emotrasfusioni operate al M. dalla struttura ospedaliera di (OMISSIS) e l’epatite C allo stesso diagnosticata. A seguito delle risultanze peritali esperitesi in tale fase di giudizio, in base alle quali il Giudice di secondo grado statuiva in ordine al rigetto della domanda attorea, da un lato non poteva escludersi che il M. fosse già portatore di epatite C prima delle operate trasfusioni e dall’altro l’altro non si aveva la certezza che le 12 sacche trasfuse fossero prive del virus dell’epatite C, ma che in ogni caso l’onere probatorio incombente sul danneggiato attore non veniva da questi assolto.

3. Avverso tale pronuncia, propongono ricorso in Cassazione gli eredi del M.G., M.D., L., De., E. (figli del defunto) e M.G.M. (moglie) con quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per erronea applicazione dei principi in tema di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.) in materia di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., del Ministro della Salute per omessa vigilanza sul sangue infetto. Lamentano che la Corte d’Appello ha erroneamente applicato i principi in tema di nesso causale poichè ha negato l’esistenza del predetto nesso sul rilievo che non poteva ritenersi acquisita idonea prova in ordine alla riconducibilità dell’infezione da epatite C sofferta dal M. alle emotrasfusioni effettuate in occasioni del ricovero presso l’ospedale di (OMISSIS) omettendo di fare piena e corretta applicazione dell’ormai consolidato criterio “del più probabile che non” nella valutazione della sussistenza del suddetto rapporto eziologico, criterio in virtù del quale il giudice deve porsi il problema di quali siano le possibili causa dell’infezione da epatite C e tra queste individuare quella più probabile che non.

Il motivo è fondato e va accolto.

Il principio da osservare è il seguente: il nesso causale fra l’omissione, da parte del Ministero della salute, dell’attività di controllo e vigilanza in ordine alla pratica terapeutica dell’uso degli emoderivati e il contagio dovuto alla trasfusione di sangue infetto rimane presuntivamente provato in caso di concretizzazione del rischio che la regola di condotta violata tende a prevenire, vale a dire quello di impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (Cass. 1355/2014). Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati sicchè risponde, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicchè anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell’epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell’anno 1974), (Cass. 2232/2016).

6.3. Gli altri motivi con cui lamentano a) l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5; b) l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5; c) l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto per quanto di ragione e pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

PQM

 

la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità D.P.R. n. 196 del 2003, ex art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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