Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22416 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 840-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUDITTA MERONE;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1939/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad imposta di registro, ipotecaria e catastale del 2007;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello della parte contribuente osservando che l’avviso di liquidazione ha regolarmente preceduto l’emissione della cartella essendo stato notificato al contribuente il 25 novembre 2010 mentre il termine di decadenza scadeva il 28 dicembre 2010, essendo l’atto stato registrato il 29 dicembre 2007 ed essendo tale termine triennale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2: tuttavia il credito per l’imposta di registro definitivamente accertata non si prescrive in dieci anni ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in quanto le imposte liquidate in base agli accertamenti degli uffici, come nel caso in questione (non quelle divenute definitive in seguito ad accertamento giudiziale) devono essere iscritte a ruolo reso esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento degli uffici finanziari è divenuto definitivo, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 17, che nel caso è applicabile (vedi Cass. n. 23215 del 2015) ed è pacifico in atti che quel termine è stato ampiamente superato;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo il rigetto del ricorso o in subordine la rimessione della causa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, in quanto la prescrizione dei crediti dell’amministrazione finanziaria definitivamente accertati è di dieci anni senza che possa distinguersi tra casi di imposta definitivamente accertati per mancata impugnativa o a seguito di sentenza giudiziale passata in giudicato.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo questa Corte, il principio di carattere generale secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (quindi se è già previsto un termine di prescrizione di 10 anni – come effettivamente ricorre nel caso di specie – tale termine rimane di 10 anni) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c. (i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni), tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 18703 del 2020).

Pertanto, le Sezioni unite non hanno anche affermato che, in mancanza di impugnazione, ad ogni credito contenuto in cartella trovi applicazione la prescrizione breve e nel caso di specie, ossia per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, è previsto un termine di prescrizione ordinario decennale e non un termine più breve: secondo questa Corte infatti, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione nè il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, nè il termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 18703 del 2020; Cass., n. 12740 del 2020; Cass. nn. 11555 del 2018; 12748, 15619 e 20153 del 2014).

La CTR non si è quindi attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato che il credito per l’imposta di registro definitivamente accertata non si prescrive in dieci anni ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in quanto le imposte liquidate in base agli accertamenti degli uffici, come nel caso in questione (non quelle divenute definitive in seguito ad accertamento giudiziale) devono essere iscritte a ruolo reso esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento degli uffici finanziari è divenuto definitivo, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 17 (da intendersi quale D.P.R. n. 602 del 1973): al contrario, in base ai suddetti principi, il credito per l’imposta di registro definitivamente accertata si prescrive in dieci anni ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, senza che possa distinguersi come invece ha fatto la CTR – tra casi di imposta definitivamente accertati per mancata impugnativa o a seguito di sentenza giudiziale passata in giudicato.

Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA