Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22416 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21976-2009 proposto da:

O.S., O.F., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

A. GRAMSCI 16, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LEONE

giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2008 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato GIGLIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.S. e O.F., quali ex soci della Photoservice s.a.s. di O.S. & C., ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 54/32/08, dep. il 9 luglio 2008, che, in relazione ad avviso di accertamento per plusvalenza da cessione di ramo d’azienda (rilevante ai fini Irpef, anno 1998), derivante dal raffronto fra i dati emergenti dalla dichiarazione e da altri dati acquisiti dall’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, che ha rigettato il ricorso dei contribuenti.

In particolare la CTR, preso atto della risposta al questionario inviato dall’Ufficio, ha ritenuto legittima la determinazione del valore dell’avviamento effettuata unicamente in base al valore definito ai fini dell’imposta di registro, in mancanza di “convincente prova” posta a carico dei contribuenti circa l’effettivo corrispettivo.

Assente la società Photoservice sas di O.S. & C. (presente nei gradi di merito), che i ricorrenti affermano essere cessata e cancellata.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 2), per avere l’Agenzia delle entrate considerato automaticamente applicabile al corrispettivo conseguito ai fini della plusvalenza tassabile il valore di cessione definito ai fini dell’imposta di registro.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2), per illegittimità dell’accertamento della plusvalenza tassata sulla base del solo valore definito ai fini dell’imposta di registro, senza ulteriori riscontri.

3. Le prime due censure, da esaminare congiuntamente, in quanto connesse, sono fondate.

3.1. Sebbene questa Corte abbia reiteratamente affermato che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (con conseguente onere della prova incombente sul contribuente, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore: cfr. tra le molte Cass. n. 16254 del 2015; n. 14485 del 2009), tuttavia detto principio è ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3. A tenore della norma indicata, infatti: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

3.2. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione d’azienda trova la sua disciplina nell’art. 86 del Tuir (plusvalenze patrimoniali) che al comma 2 stabilisce che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”, costituite dalla differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dei beni costituenti l’azienda stessa.

La presunzione sin qui affermata in via giurisprudenziale circa la corrispondenza del valore dell’avviamento in base al valore definito ai fini dell’imposta di registro, non è più valida alla stregua della nuova disposizione normativa, che ponendosi espressamente quale norma d’interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente.

3.3. Tale presunzione pertanto, non è più legittima, secondo il disposto del succitato D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Non essendosi la CTR adeguata a tale principio, avendo confermato la legittimità dell’avviso di accertamento che ha determinato il valore dell’avviamento unicamente in base al valore definito ai fini dell’imposta di registro, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e la sentenza va cassata affinchè il giudice di rinvio, adeguandosi al principio di diritto come ora stabilito dalla succitata norma d’interpretazione autentica, proceda a nuovo accertamento in ordine al quantum del prezzo di cessione del ramo d’azienda percepito dai contribuenti ai fini della plusvalenza tassabile ai sensi delle richiamate disposizioni del TUIR (v. Cass. n. 6135/2013; conf. 11543/2016).

4. Per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, restano assorbiti: a) il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3), per mancata allegazione all’atto impugnato dell’interrogazione all’anagrafe tributaria; b) Il quarto motivo, con il quale si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alle modalità di calcolo della plusvalenza, non essendosi tenuto conto dei dati ricavabili dalla dichiarazione dei redditi anno 1998 e della prosecuzione dell’attività da parte della società dopo la cessione del ramo d’azienda.

5. Conclusivamente, accolti il primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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