Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22415 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TTERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22355 – 2009 proposto da:

D.V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato

IARIA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NIGRA AMEDEO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SASA ASS.NI (OMISSIS), O.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 911/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/05/2009, R.G.N. 2140/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Al sessantaquattrenne D.V.V., investito nel 2006 sulle strisce pedonali, il Tribunale di Milano liquidò a titolo di risarcimento la somma di Euro 48.459, di cui 24.010 per danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, ridotta del 10% a seguito delle lesioni riportate.

2. – La corte d’appello di Milano ne ha respinto il gravame con sentenza n. 911/09 del 13.5.2009, avverso la quale il D.V. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.

E’ stato depositato un documento, definito “memoria”, del seguente testuale tenore: “Eccellentissima Corte, il ricorrente si rimette al ricorso. Con osservanza”.

Gli intimati Sasa Ass.ni e O.G. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione fosse redatta in forma semplificata.

1. – Col primo motivo sono denunciate violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, ma non è formulato il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis, per il primo tipo di vizio.

Si domanda solo se sia adeguata la motivazione della sentenza che ometta la personalizzazione del risarcimento limitandosi all’applicazione dei soli criteri tabellari senza tener conto della effettiva perdita della capacità specifica di lavoro.

1.2. – Il motivo, inammissibile quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, è manifestamente infondato quanto al dedotto vizio della motivazione, giacchè nello stesso ricorso si afferma che il c.t.u. aveva quantificato nel 10% l’incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa appunto specifica. E proprio quella valutazione è stata considerata ai fini liquidatori.

Non è dato dunque di comprendere in che senso il danno patrimoniale non sarebbe stato “personalizzato”, nè il riferimento del ricorrente alle tabelle medico legali sul valore di punto, che attengono al danno non patrimoniale e non a quello patrimoniale.

2. – Il secondo motivo, col quale si chiede che la Corte dica se sia “rispettoso del principio di corretta ed adeguata motivazione e dell’art. 2697 c.c., la sentenza che non ammetta i mezzi di prova diretti provare il danno economico, i quali, se ammessi, avrebbero potuto portare a una diversa valutazione” è inammissibile perchè si risolve nel domandare se la censura sia fondata, senza la formulazione di alcun quesito di diritto e senza le indicazioni prescritte dall’art. 366 bis c.p.c., per la denuncia di vizio della motivazione.

4. – Il ricorso è respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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