Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22415 del 26/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/09/2017), n. 22415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16117/2016 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROBERTO FICILI;
– ricorrente –
contro
UNIPOL SAI S.P.A., G.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 418/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 05/03/2016;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, anche nella parte in cui ha accolto l’eccezione proposta dalla compagnia assicurativa Unipol Sai s.p.a. relativa alla tardività con cui l’assicurata P.R. ha denunciato il sinistro.
Contro tale decisione la P. ricorre per due motivi, concernenti solamente la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
La corte d’appello ha ritenuto applicabile, a proposito della tempestività della denuncia del sinistro da parte dell’assicurata, il termine di cui all’art. 1913 cod. civ..
Tale decisione si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte, secondo cui la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 cod. civ.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997, Rv. 503719).
Pertanto, nel caso di specie non trovava applicazione il termine perentorio invece ravvisato dalla corte d’appello e la sentenza deve essere cassata, nei termini di cui in motivazione.
PQM
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017