Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22415 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/09/2017),  n. 22415

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16117/2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTO FICILI;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI S.P.A., G.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 418/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/03/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, anche nella parte in cui ha accolto l’eccezione proposta dalla compagnia assicurativa Unipol Sai s.p.a. relativa alla tardività con cui l’assicurata P.R. ha denunciato il sinistro.

Contro tale decisione la P. ricorre per due motivi, concernenti solamente la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La corte d’appello ha ritenuto applicabile, a proposito della tempestività della denuncia del sinistro da parte dell’assicurata, il termine di cui all’art. 1913 cod. civ..

Tale decisione si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte, secondo cui la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 cod. civ.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997, Rv. 503719).

Pertanto, nel caso di specie non trovava applicazione il termine perentorio invece ravvisato dalla corte d’appello e la sentenza deve essere cassata, nei termini di cui in motivazione.

PQM

 

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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