Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22415 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. II, 15/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21129-2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA TORDELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/06/2019,

n. cronol. 5084/2019 relativo al procedimento R.G.n. 23180/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Presidente e Relatore Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.M., cittadino (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli avverso la decisione della Commissione territoriale di Caserta, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal suo Paese per sottrarsi alle minacce ricevute dal suo datore di lavoro, il quale l’aveva ingiustamente accusato dell’incendio colposo della sua falegnameria. Precisava di essere arrivato in Italia dalla Libia, dove si era sottratto con la fuga a dei banditi che l’avevano rapito a scopo di estorsione.

Con decreto del 14.6.2019, comunicato in pari data, Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che le dichiarazioni del richiedente, confuse e generiche, fossero incoerenti, insufficienti e non credibili. Osservava, inoltre, che la regione del (OMISSIS), da cui proveniva in richiedente, in passato interessata da scontri con gruppi separatisti, fosse ormai sotto il pieno controllo delle forze governative, e che gli occasionali e sporadici episodi di violenza fossero ascrivibili più alla delinquenza comune che non ad azioni indipendentiste. Infine, escludeva l’esistenza di gravi motivi di carattere umanitario per concedere la relativa protezione, sia per il difetto di credibilità del narrato, sia per l’insufficienza del solo parametro dell’inserimento sociale e lavorativo.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC l’11.7.2019.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione” in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui limita a trenta giorni a decorrere dalla comunicazione il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale. E a sostegno della “rilevanza” della questione, sostiene la tempestività del ricorso in quanto notificato comunque nel rispetto del termine di cui alla norma denunciata (v. pag. 3).

1.1. – La questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorso, infatti, è stato notificato (l’11.7.2019) entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto (avvenuta il 14.6.2019), per cui un’ipotetica declaratoria d’illegittimità non varrebbe a rendere ammissibile il ricorso che lo è già.

2. – Anche col secondo motivo è eccepita l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena d’inammissibilità, in data successiva a quella di comunicazione del ricorso. Ed anche in questo caso parte ricorrente adduce a dimostrazione della “rilevanza” della questione, il fatto che la procura è stata rilasciata il 17.6.2019, e dunque successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato.

2.1. – Anche tale questione è manifestamente inammissibile per la medesima ragione di cui al par. 1.1., da intendersi qui riprodotta, attesa la validità della procura (e con essa l’ammissibilità del ricorso) proprio in base alla norma denunciata d’illegittimità.

3. – Il terzo motivo allega, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6, e T.U. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Parte ricorrente deduce la violazione della lett. c) di quest’ultima norma, attesa l’esistenza in (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata, di povertà diffusa e di violazione dei diritti dell’uomo, e ne lamenta il mancato accertamento da parte del Tribunale. Deduce, ancora, che il danno grave che legittima la protezione sussidiaria può provenire anche da soggetti privati, qualora l’autorità statale non offra adeguata tutela, con conseguente obbligo per il giudice di merito di accertare la situazione di quel Paese. Sostiene, infine, che nel negare la protezione umanitaria il decreto impugnato avrebbe valutato erroneamente quanto stabilito da Cass. n. 4455/18, non considerando l’effettiva integrazione del richiedente nel tessuto sociale in cui vive in Italia.

3.1. – Il motivo è infondato in ciascuna delle censure che espone.

3.1.1 – La giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. nn. 18306/19, 8908/19, 284/19, 13858/18, 32064/18) è costante nell’affermare che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretato in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (art. 9 e art. 15, lett. c, delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c) della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte di giustizia, 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07).

Ciò posto, le COI (acronimo di Country of Origin Information) citate dal decreto impugnato non risultano contraddette da informazioni di diverso tenore e più recente data, sicchè il generico richiamo alla fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non eccede la pura e semplice petizione di un principio legislativo di incontroversa interpretazione, ma di indimostrata violazione.

Ancora, il fatto che il danno grave possa derivare anche da soggetti non statuali, non significa che qualsivoglia questione privata possa rilevare ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. g) e art. 14, lett. b). Infatti, le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (v. n. 9043/19; solo apparentemente difforme la n. 3758/18, perchè in realtà riferita ad un caso di persecuzione da parte di una setta religiosa, caso in cui occorreva verificare se le autorità del Paese di provenienza fossero in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente).

Infine, quanto alla protezione umanitaria, va osservato che proprio la giurisprudenza di questa Corte citata nel motivo (n. 4455/18) dimostra l’insufficienza del solo parametro dell’inserimento sociale e lavorativo del richiedente. Detta sentenza precisa, infatti, in motivazione che “il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Con riferimento al caso di specie, il parametro di riferimento non può che cogliersi, oltre che nell’art. 2 Cost., nel diritto alla vita privata e familiare, protetto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, senz’altro da includersi nel catalogo. (aperto) dei diritti della persona da prendere in esame in sede di riconoscimento della protezione umanitaria”.

4. – Col quarto motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.L. n. 25 del 2008, 2 e art. 3, comma 8, art. 10 Cost., art. 8 direttiva UE 2004/83, art. 8 direttiva UE 2001/95 e art. 3 CEDU, perchè il Tribunale, in ordine alla prova del fumus persecutionis, ha formato il proprio convincimento sulla base della sola non credibilità soggettiva del richiedente, senza considerare che il (OMISSIS) è interessato da un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, come dimostrerebbero i rapporti di Amnesty International e di Refworld del 2015/2016.

4.1. – Il motivo è inammissibile per l’intrinseca commistione in esso di profili diversi, tra loro incompatibili e per di più erroneamente prospettati.

Il fumus persecutionis concerne il riconoscimento dello status di rifugiato, l’esame della cui domanda deve essere effettuato su base individuale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3). Pertanto, il fondato timore di essere perseguitato (art. 8, comma 2 D.Lgs. cit.) possiede per sua stessa definizione un elevato grado di personalizzazione del rischio, che la situazione generale del Paese di provenienza può confermare ma non per questo surrogare.

A sua volta, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. nn. 33858/19 e 16925/18).

Nella specie, per di più, il richiedente è stato anche sentito dal Tribunale, senza tuttavia che ciò valesse a dissipare le perplessità suscitate dalla narrazione della sua vicenda.

Nè basta la compressione dei diritti umani nel Paese d’origine a giustificare la protezione internazionale, poichè solo la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente nella situazione di pericolo.

5. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

6. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto un’attività difensiva riconducibile all’art. 370 c.p.c.

7. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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