Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22414 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18068 – 2009 proposto da:

M.E. (OMISSIS), C.P.

(OMISSIS), C.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BUONGIORNO DANILO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CENTRO CARDIOLOGICO FONDAZIONE MONZINO SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1662/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2008, R.G.N. 2118/2 004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Sottoposto il 24.12.1996 a coronografia presso il centro cardiologico Fondazione Monzino s.p.a. di Milano (dove era stato trasferito il (OMISSIS) dall’Ospedale Maggiore di Milano) su diagnosi di cardiopatia su base ischemica ed occlusione carotidea destra, il settantunenne C.T., già portatore di tre by – pass, fu colpito da grave deficit neurologico ed il (OMISSIS) morì.

Assolti i medici perchè il fatto non sussiste a seguito di denuncia dei congiunti, questi agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del centro Monzino, che resistette.

Il Tribunale di Milano rigettò la domanda con sentenza del n. 4535 del 2003.

2. – La corte d’appello di Milano ha respinto il gravame con sentenza n. 1662/08, avverso la quale i soccombenti ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi.

L’intimato centro cardiologico non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Con i due motivi viene dedotta insufficiente o contraddittoria motivazione in punto (a) di ravvisata superfluità di una nuova consulenza tecnica d’ufficio e (b) di valutazione degli atti e documenti di causa.

Nelle sintesi prescritte dall’art. 366 bis c.p.c., si assume che la motivazione sia “insufficiente e/o erronea e/o contraddittoria” laddove s’è limitata a richiamare la consulenza tecnica collegiale ed ha omesso le valutazioni del consulente di parte G. e del consulente della Procura Ga. che, in sostanza, avevano entrambi ritenuto “che la morte del sig. C.T. debba essere imputata alla condotta imprudente dei medici dell’Ospedale Monzino”.

2.1. – Le censure sono inammissibili per più ragioni.

Anzitutto perchè l’insufficienza e la contraddittorieta della motivazione su punto decisivo e controverso costituiscono vizi autonomi, la cui individuazione non può essere rimessa alternativamente alla Corte di cassazione, com’ è stato reìteratamente chiarito.

In secondo luogo perchè l’assunto che i consulenti G. e Ga. avevano ritenuto, “in sostanza”, che la morte fosse dipesa da imprudente condotta dei medici è un’opinione dei ricorrenti e non un fatto dal quale la corte d’appello abbia prescisso. Volta, poi, che delle considerazioni di entrambi i consulenti la sentenza gravata si fa carico, non sono indicate nel momento di sintesi le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione (invece sorretta da uno sviluppo argomentativo del tutto esauriente, segnatamente nella parte in cui la corte d’appello conclude che un rinvio dell’indagine coronarica avrebbe potuto risolversi nell’impossibilità di somministrare rimedi determinanti per la sopravvivenza del paziente, già in marcato pericolo di vita).

In terzo luogo le censure si palesano inammissibili in quanto i ricorrenti, al di là dei vizi formalmente denunciati, tendono in realtà ad un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità.

3. – Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 16 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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