Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22414 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/09/2017),  n. 22414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15898/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI N. 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA PARADISI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO V.L., B.E., L.G.,

R.E., RI.RA., RI.RO., P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 458/2016 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 13/04/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

che P.M. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione ha dichiarata estinta una procedura esecutiva per l’esecuzione di obblighi di fare dallo stesso intrapresa nei confronti degli odierni intimati;

che l’opposizione è stata rigettata poichè l’opponente aveva omesso di produrre l’ordinanza impugnata;

che contro tale decisione il P. ricorre ex art. 111 Cost., per due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la decisione impugnata si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte, secondo cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione; non è legittimo quindi il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell’opponente dell’atto contro cui si oppone (Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 21/04/2004, Rv. 572994; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014, Rv. 631190);

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

PQM

 

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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