Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22414 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. II, 15/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23295-2019 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 891/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 3 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da A.K., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’appello evidenziava che l’appello si incentrava esclusivamente sulla presunta mancata valutazione della situazione della Libia come paese di transito del richiedente dove questi avrebbe vissuto per alcuni anni prima del forzato trasferimento in Italia. La Corte d’Appello rilevava invece che egli non era mai passato dalla Libia, in quanto partito dal (OMISSIS) era arrivato in Grecia attraverso Iran e Turchia e dopo aver vissuto quattro anni in Grecia era giunto in Italia, passando dalla macedonia dalla Serbia e dall’Ungheria.

L’appello sarebbe stato inammissibile ex art. 342 c.p.c. ma secondo la Corte d’Appello nella materia vi era l’obbligo di esaminare d’ufficio l’esistenza dei presupposti per la protezione internazionale. Ciò detto la Corte affermava di condividere il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale e dalla Commissione territoriale circa la storia personale dell’appellante. Il racconto non era credibile per le numerose contraddizioni e inverosimiglianze delle dichiarazioni rese che deponevano nel senso della totale incoerenza e inattendibilità, sicchè non poteva accogliersi la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.

In ogni caso, la Corte d’Appello rilevava che, a prescindere dalla credibilità, non emergevano dal racconto del richiedente fatti dai quali desumere, in caso di rientro nel paese di origine, un pericolo di condanna a morte o di una forma di pena o trattamento inumano e degradante. Inoltre, sulla base dei dati accessibili era da escludere la presenza nel (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata dettata da un conflitto armato internazionale o interno.

Infine, non poteva trovare accoglimento neanche la domanda di concessione di un permesso per motivi umanitari in quanto non sussisteva una situazione di particolare vulnerabilità presupposto per l’accoglimento. Nella specie infatti non erano state allegate specifiche condizioni soggettive in grado di giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari nè sotto il profilo soggettivo nè sotto il profilo oggettivo, e il riferimento alla Libia era del tutto erroneo non essendovi, il richiedente, mai transitato.

3. A.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte d’appello di Brescia assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria nella materia in esame.

Il ricorrente riporta quanto dichiarato dinanzi la commissione territoriale di Brescia e ritiene che il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte d’Appello sia del tutto erroneo non essendovi alcuna lacuna o contraddizione su elementi decisivi. Peraltro, con riferimento alla situazione del (OMISSIS), essa è caratterizzata da elevati livelli di conflittualità interna tanto che la giurisprudenza ha riconosciuto ripetutamente la protezione sussidiaria a cittadini (OMISSIS).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 non avere la Corte d’Appello di Brescia riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro paese, ed in ragione dell’attuale situazione interna del suo paese di origine.

La decisione della Corte d’Appello non terrebbe conto di elementi probatori inconfutabili ed oggettivi e difetterebbe anche dell’assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria riguardo la situazione di vulnerabilità del ricorrente in rapporto a quella del suo paese di provenienza ed al suo percorso personale di integrazione sociale e lavorativa in Italia. Egli lavora come aiuto cuoco in un ristorante dal 17 gennaio 2019 ed è dovuto scappare dal (OMISSIS) per il timore fondato di essere in pericolo di vita in quanto ricercato da terroristi e forse anche dalla polizia.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello di Brescia ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

La Corte d’Appello ha anche fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che il (OMISSIS) non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del (OMISSIS), benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo al non aver tenuto conto della situazione generale del paese di origine.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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