Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22414 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13181-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARIODANTE

FABRETTI 8, presso lo studio dell’avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CARRETTO,

ALESSANDRA RICCIARDI, ANTONIO LERICI, ALESSANDRO LEPROUX giusta

delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 13685-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARIODANTE

FABRETTI 8, presso lo studio dell’avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO

LEPROUX, ANTONIO LERICI, ALESSANDRA RICCIARDI, GIUSEPPE CARRETTO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 48/2010 e n. 49/2010 della COMM.TRIB.REG.

LIGURIA depositate il 31/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CARRETTO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale della Guardia di finanza (del 10.5.2002) emetteva avviso di accertamento Iva, Irpef, Irap, Irpeg per gli anni d’imposta 1999, 2000, 2001, con cui contestava all’impresa individuale M.F. (esercente prodotti per telefonia), indebiti vantaggi fiscali, derivanti dall’utilizzo di fatture (emesse da c.d. società cartiere; imprese filtro; col compito di pulitura documentale prima della cessione ai consumatori finali), relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e concretanti complesso sistema di frode fiscale. La C.T.P. accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, con decisione confermata dalla C.T.R. della Liguria, con la sentenza n. 48/06/09 dep. il 31.3.2010.

In particolare, i giudici d’appello hanno: dato rilievo al fato che, con sentenza 9.4.2004, del giudice dell’udienza preliminare, il M. era stato assolto, con ampia formula, dai reati ascrittigli in relazione alle vicende oggetto del giudizio; reputato che i rapporti commerciali ritenuti in contestazione inesistenti apparivano documentalmente confermati; rilevato che l’affermazione dell’Agenzia circa l’attestazione da parte dell’Autorità francese del mancato transito in Francia delle merci fatturate dalla M. non risultava attestata sul piano documentale; considerato il carattere pregiudizialmente decisivo della decisione della medesima CTR, che aveva affermato l’illegittimità del diniego di condono tombale la cui domanda era stata avanzata dal contribuente ex L. n. 289 del 2002, art. 9, per le annualità dal 1998 al 2002.

Con ricorso NGR 13181/2011 l’Agenzia ricorre, in otto motivi, per la cassazione della suindicata sentenza. Preliminarmente richiede la riunione con il ricorso NGR 13685/2011, proposto avverso la sentenza della C.T.R. della Liguria, n. 49/06/2010 dep. 31.3.2010, intervenuta sulla pregiudiziale controversia in merito al perfezionamento del condono tombale, per gli anni dal 1998 al 2002, presentato dal M. ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Con ricorso NGR 13685/2011 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione, in unico motivo, avverso la sentenza della C.T.R. della Liguria, emessa in relazione al diniego opposto dall’Agenzia all’istanza di condono avanzata da M.F., ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, per le annualità dal 1998 al 2002.

Decisione che, a conferma di quella di primo grado, ha affermato l’illegittimità del diniego opposto dall’Agenzia, sul presupposto della causa ostativa, rappresentata dall’esistenza di un processo verbale di constatazione positivo, consegnato al contribuente in data 10.5.2002, teorizzando che la semplice consegna del p.v.c. al contribuente non è idonea a costituire causa ostativa del condono, essendo questa espressamente limitata al caso di notifica degli atti tributari, da interpretarsi in senso tecnico, in base alla formulazione letterale della norma.

Il contribuente si è costituito in entrambi i giudizi con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., per evidente ragione di connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva.

2. Con l’unico motivo del ricorso NGR 13685/2011, e con il secondo motivo del ricorso NGR 13685/2011, che vanno esaminati prioritariamente, l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a), per avere la CTR erroneamente statuito che la consegna al contribuente a mani proprie del processo verbale di constatazione, a differenza della relativa “notifica”, non integri la fattispecie ostativa del condono, prevista dalla norma. La doglianza è fondata e va accolta.

In tema di contenzioso tributario, la giurisprudenza di questa Corte, con decisione qui condivisa, ha già riconosciuto l’equipollenza tra consegna e notifica del processo verbale di constatazione (Cass. 14366/11; n. 26702 del 18/12/2014), in quanto l’attestazione dell’avvenuta consegna, (risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del PVC consegnato al contribuente) è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione), avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (v. anche Cass. n. 24915 del 2005, in tema di accertamento con adesione).

Dovendosi, quindi, ritenere verificata la ipotesi ostativa di cui all’art. 9 cit. poichè la consegna con attestazione di ricevuta del P.V.C. è da ritenersi equivalente alla notificazione – risulta precluso il ricorso al condono di cui alla citata disposizione.

L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento del primo motivo del ricorso NGR 13181/2011, col quale l’Agenzia deduce error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 56.

3. Quanto al ricorso NGR 13181/2011, l’Agenzia sviluppa le ulteriori

seguenti doglianze.

4. Col terzo motivo – deducendo error in procedendo, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 7 in combinato disposto con l’art. 654 c.p.p. e art. 116 c.p.c. – l’Agenzia censura la decisione impugnata per avere ritenuto che la sentenza penale di assoluzione da reati tributari assuma automaticamente efficacia di prova legale nel processo tributario.

Col quarto motivo – deducendo violazione degli artt. 1189, 2697 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, nonchè del principio di effettività e supremazia del diritto comunitario in relazione all’art. 17 dir. 77/388/CE in combinato disposto con l’art. 530 c.p.p. – censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto che l’assoluzione in sede penale con la formula che “il fatto non sussiste” sia di per sè stessa idonea a dimostrare la ignorantia fraudis del contribuente, che intratteneva rapporti commerciali con imprese autrici di operazioni in frode dell’IVA.

I due motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati ai sensi e nei limiti della consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari non spiega automaticamente efficacia di giudicato (ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente), ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario (cfr. Cass. n. 10578 del 22/05/2015), essendo liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva (Cass n. 10578 del 22/05/2015).

5. Col quinto motivo l’Agenzia denunzia insufficiente motivazione su un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata attribuito efficacia decisiva alla sentenza penale di assoluzione del contribuente, senza fornire alcuna indicazione in merito alle risultanze da detta sentenza scaturenti ed operare in merito valutazione alcuna.

Col settimo motivo l’Agenzia denunzia contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, rappresentato dalla inesistenza delle operazioni economiche fatturate, limitandosi la CTR ad affermare che esistessero le società con le quali il contribuente intratteneva rapporti economici.

Con l’ottavo l’Agenzia denunzia motivazione insufficiente su un fatto decisivo e controverso, rappresentato dalla mancata enunciazione del percorso argomentativo in base al quale sono state ritenute esistenti le operazioni fatturate, senza indicare i mezzi di prova posti a fondamento della decisione e la ragione per cui le prove offerte dall’Ufficio non sarebbero idonee.

I tre motivi sono fondati, posto che l’assunta effettività delle operazioni ritenute fittizia in sede di accertamento risulta affidata ad affermazione del tutto apodittica e priva di qualsiasi riferimento alle fonti del convincimento.

Non assolve infatti l’obbligo della motivazione la sentenza di merito che, nel contrasto delle parti in ordine alla prova di un fatto controverso (nel caso di specie l’inesistenza di operazioni economiche), si limita ad affermare che il fatto stesso, come accertato dall’Ufficio, non sussiste, in quanto documentalmente confermata l’esistenza di dette operazioni economiche e delle società con le quali sarebbero intercorse: ma senza indicare le fonti sulle quali riposa tale convincimento e procedere ad una valutazione, sia pur sommaria, di esse. Sebbene il giudice non abbia il dovere di esaminare analiticamente ogni fonte di prova, tuttavia il suo convincimento deve apparire logico e coerente, non potendosi limitare, nella motivazione della sentenza, ad affermazioni apodittiche, non corredate cioè da elementi che consentano il controllo dell’iter logico che conduce a quella determinata decisione. In particolare, non può il giudice dell’impugnazione fare riferimento esclusivamente alle considerazioni esposte da una delle parti, limitandosi genericamente a dichiarare la loro esistenza ed effettività con riferimento a non identificata “documentazione”, perchè così dimostra di non aver proceduto ad un ragionamento proprio sulle fonti di prova e di non aver tenuto presenti le censure mosse dalla controparte, venendo così meno, specie quando tali censure investano la decisione stessa per difetto di motivazione, al suo preciso potere-dovere di giudice di secondo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 871 del 15/01/2009; n. 16581 del 16/07/2009).

Il sesto motivo, con il quale viene denunciato il malgoverno del criterio di distribuzione dell’onere della prova resta assorbito.

6. In conclusione i ricorsi riuniti vanno accolti e le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio, anche per le spese, alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione.

PQM

La Corte: riunisce al ricorso RGN 13181/2011, il ricorso RGN 13685/2011; accoglie il ricorso RGN 13685/2011, nonchè i motivi 2, 3, 4, 5, 7, e 8 del ricorso RGN 13181/2011, assorbiti i motivi 1 e 6; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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