Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22413 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13547 – 2009 proposto da:
IMPRESA CHIOLERIO GERMANO & C. S.N.C. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARDINALI ANNA giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
AUTOTRASPORTI PORRO P.LE S.R.L. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato
FIORAVANTI FABRIZIO (STUDIO LEG. CORAPI), che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FERRARI GIANRODOLFO giusta delega in
atti;
– controricorrente –
e contro
BRAGATO GUERRINO & C S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), INA
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A., B.G.
(OMISSIS), COMUNE CERNOBBIO , UGF ASSICURAZIONI S.P.A , AXA
ASSICURAZIONI S.P.A (OMISSIS), F.M., ASSICURAZIONI
GENERALI S.P.A.;
– intimati –
sul ricorso 16740 – 2009 proposto da:
BRAGATO GUERRINO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona
del proprio liquidatore e legale rappresentante pro tempore Signora
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato SIMONCINI ALDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO CAIROLI
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AUTOTRASPORTI PORRO P.LE SRL (OMISSIS), UNIPOL ASSICURAZIONI SPA,
AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), F.M., LE
ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, COMUNE CERNOBBIO, CHIOLERIO GERMANO
& C
S.N.C. (OMISSIS), B.G., (OMISSIS),
GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
Nonchè da:
AUTOTRASPORTI PORRO P.LE SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTI
FABRIZIO (STUDIO LEG. CORAPI), che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERRARI GIANRODOLFO giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale –
contro
BRAGATO GUERRINO & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo
studio dell’avvocato SIMONCINI ALDO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAIROLI GIANCARLO giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A , AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS),
F.M., LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A., COMUNE
CERNOBBIO, CHIOLERIO GERMANO & C S.N.C. (OMISSIS), B.
G., (OMISSIS), GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3250/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/11/2008, R.G.N. 2317/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega;
udito l’Avvocato ALDO SIMONCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – F.M. appaltò a Chiolerio s.n.c. il restauro di un suo immobile in (OMISSIS).
Chiolerio prese in locazione una gru da Bragato s.n.c. e la incaricò di collocarla nel cantiere.
B. a sua volta appaltò ad Autotrasporti Porro s.r.l. la posa in opera della gru nel cantiere. Il (OMISSIS), durante l’esecuzione di tale operazione, accadde che l’autogrù di Porro (che trasportava la gru di B.), per uno smottamento del terreno sovrastante l’immobile di F., si abbattesse sull’edificio, provocando danni per il risarcimento dei quali, nel novembre del 1996, la F. agì giudizialmente nei confronti di tutte e tre le società.
Furono chiamate in causa dalle convenute il Comune di Cernobbio, che chiese a sua volta di essere risarcito, e talune società di assicurazione.
2. – Nei confronti di Porro s.r.l. agirono separatamente per il risarcimento anche Bragato s.n.c. e B.G. in proprio.
Anche in tale giudizio furono chiamati in causa il Comune e talune società di assicurazione.
3. – Riuniti i giudizi, espletata c.t.u. ed assunte prove testimoniali, con sentenza del 2006 il Tribunale di Como condannò Porro s.r.l. a pagare circa Euro 96.000 a F.M., 50.000 a Chiolerio s.n.c, 68.000 a Bragato s.n.c. in liquidazione e 65.000 al Comune di Cernobbio, oltre alle spese, rispettivamente liquidate in circa Euro 40.000, 40.000, 22.000 e 18.000.
4. – Con sentenza n. 3250 del 2008 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità solidale e paritetica di Porro s.r.l. e Chiolerio s.n.c. in relazione ai danni subiti da F.M., dalla Bragato s.n.c. in liquidazione e dal Comune di Cernobbio ed ha compensato le spese del grado drappello tra tutte le parti (nonchè quelle di primo grado tra Porro e Chiolerio).
5. – Insorgono con distinti ricorsi per cassazione Chiolerio s.n.c. e Bragato s.n.c. in liquidazione.: l’una affidandosi a tre motivi, l’altra a un unico, articolato motivo.
Porro s.r.l. resiste con controricorsi ad entrambi i ricorsi. Nel giudizio relativo al ricorso proposto da Bragato s.n.c. propone anche ricorso incidentale, fondato anch’esso su un unico motivo cui B. resiste con controricorso.
Entrambe le società hanno depositato memoria illustrativa.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono già riuniti perchè proposti avverso la stessa sentenza.
Il ricorso di Chiolerio Germano &.C. s.n.c..
1. – Il ricorso è articolato in tre motivi:
– col primo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello ravvisato la concorrente responsabilità della ricorrente in relazione alla sua qualità di custode del cantiere (provvisoriamente includente anche la strada il cui terreno aveva ceduto sotto il peso dell’autogrù), così fondando la sua responsabilità sul criterio di imputazione di cui all’art. 2051 c.c., laddove la Porro ne aveva invocato la colpa, sicchè i fatti posti a fondamento della responsabilità erano necessariamente diversi da quelli invocati (ex art. 2043 c.c.);
– col secondo è subordinatamente dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., nell’assunto che, ove in ipotesi si ritenesse che la domanda ex art. 2051 c.c., era stata formulata in appello, allora la domanda sarebbe stata nuova e dunque inammissibile;
– col terzo motivo sono dedotte violazione dell’art. 1655 c.c., e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., poichè, essendo la Porro subappaltatrice (di B.) per il trasporto della gru, in tanto del primo committente (Chiolerio) avrebbe potuto configurarsi la responsabilità in quanto se ne fosse affermata la culpa in eligendo, ovvero che il subappaltatore aveva operato come suo nudus minister.
2.- Il primo ed il secondo motivo sono infondati poichè dell’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 c.c,.
già effettuato dal tribunale (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza in questa sede impugnata) la attuale ricorrente non si era in alcun modo doluta in appello e poichè, inoltre, i fatti sintomatici del ravvisato rapporto di custodia del cantiere da parte di Chiolerio (l’aver curato la richiesta di occupazione di suolo pubblico al Comune, l’aver scelto di non chiedere l’occupazione totale – che comunque integra un fatto specificamente colposo volta che la Corte d’appello ritiene che la disponibilità dell’intera sede stradale avrebbe consentito un più corretto posizionamento del mezzo -, l’aver partecipato attivamente al sopralluogo per il posizionamento dell’autogrù) erano stati già addotti in primo grado, sicchè la qualificazione del rapporto come custodia in capo a Chiolerio non s’è comunque risolta nella attribuzione di rilevanza a fatti non invocati dalla parte.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo del tutto autonomi i ravvisati titoli di responsabilità, nei confronti del terzo, della Porro (quale esecutrice di un lavoro in subappalto) e della Chiolerio, quale custode del cantiere, del quale non aveva perduto la disponibilità in ragione dell’appalto, secondo la ricostruzione in fatto effettuata dalla Corte d’appello.
3. – Il ricorso va dunque respinto.
Il ricorso di Bragato Guerrino & C. s.n.c. in liquidazione.
4. – E’ denunciata omessa motivazione sui fatti decisivi che hanno indotto la corte d’appello a condannare Bragato s.n.c. a pagare a Porro s.r.l. Euro 34.485,89, oltre agli interessi alla domanda.
Il primo profilo di censura attiene alla conclusione della Corte d’appello che, sulla base della documentazione allegata e alle conferme dei testimoni escussi in primo grado fossero state effettuate le prestazioni di cui a due note informative della Porro;
il secondo profilo attiene alla conclusione che fossero dovuti Euro 23.172,26 per deposito della gru edile danneggiata, senza considerare che dal documento n. 8 prodotto con l’atto di citazione (lettera del 13.10.1997) risultava che B. aveva chiesto che la sua gru Fari, danneggiata nella caduta, lungi dal rimanere depositata presso Porro, fosse invece consegnata presso le Officine Fari s.r.l., sicchè era stata manifestata una volontà esattamente contraria a quella presupposta.
4.1. – Le censure sono fondate.
La motivazione di cui alle pagine 13 e 14 della sentenza è assolutamente carente sia nella parte in cui è fatto generico riferimento alla documentazione allegata ed alle deposizioni dei testi D. e C., sia nella parte in cui non ha tenuto in alcun conto, quanto al secondo profilo di censura, il citato documento n. 8, la considerazione del quale sarebbe stata suscettibile, in ipotesi, di indurre a conclusioni radicalmente diverse.
La sentenza va dunque cassata in relazione, con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.
Il ricorso incidentale di Autotrasporti Porro s.r.l..
5. – E’ denunciata omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale Porro s.r.l. s’era doluta che il Tribunale avesse liquidato a favore di B. Euro 18.592,44, quale corrispettivo del noleggio della gru non corrisposto da Chiolerio a Bragato, senza considerare che il contratto di noleggio era stato adempiuto da Porro, anche se in un momento successivo, come non contestato da B..
5.1. – La censura è infondata.
Il vizio di omessa pronuncia deve concernere una domanda che risulti inequivocamente formulata.
Dalle conclusioni di Porro s.r.l., quali riprodotte nella sentenza impugnata, non risulta che Porro avesse specificamente domandato che la sua condanna fosse ridotta per la ragione prospettata (assenza di un danno di B. da lucro cessante per avere essa comunque percepito da Chiolerio il corrispettivo per la locazione della gru).
Conclusioni.
6. – Va conclusivamente accolto il solo ricorso B..
Nel rapporto fra Chiolerio e Porro (ricorso numero 13547/09) le spese possono essere compensate, in considerazione della difformità tra le due sentenze di merito.
Le spese del giudizio di cassazione fra Bragato e Porro saranno invece liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso Chiolerio Germano &.C. s.n.e. e compensa le spese tra la ricorrente e la società Autotrasporti Porro s.r.l. ; accoglie il ricorso Bragato Guerrino & C. s.n.c. in liquidazione e rigetta il ricorso incidentale Porro, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Cosi deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011