Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22413 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. II, 15/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23421-2019 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in Milano, Piazza

Sant’Agostino n. 24 presso lo studio dell’avv.to ANNA MORETTI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 744/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Letta la conclusione scritta del P.G. che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2019, respingeva il ricorso proposto da I.F., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

La Corte d’appello evidenziava che non era stato proposto appello avverso il rigetto della domanda di protezione sussidiaria sul quale, dunque, si era formato il giudicato. Le restanti domande in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione umanitaria si fondavano sull’allegazione della richiedente di essere arrivata a soli vent’anni in Italia, provenendo dalla (OMISSIS) dopo essere fuggita all’età di 17 anni perchè i familiari volevano sottoporla ad infibulazione e, nel tentativo di scappare dal padre che la costringeva a tale pratica, lo aveva spinto facendolo cadere, e questi a seguito della caduta era deceduto.

La Corte d’Appello evidenziava che la regione di provenienza della richiedente nel sud della (OMISSIS) non era interessata da situazioni reali di conflitto e, inoltre, dava atto che in base allo stesso racconto della richiedente il padre era deceduto e, dunque, non vi era più alcun rischio con riferimento alla pratica dell’infibulazione, peraltro, il superamento del diciassettesimo anno di età escludeva tale pratica.

In ogni caso l’appello, per come proposto, non rispettava i canoni prescritti dalla legge per la sua ammissibilità, essendo generico e sintetizzato in una sola pagina, non sufficientemente specifico e dunque inammissibile. Infatti, la materia della protezione internazionale non deroga alle norme generali in materia di appello, dovendosi pertanto fare applicazione del principio di specificità dei motivi dettato all’art. 342 c.p.c.

Peraltro, oltre alla genericità dei motivi che non consentivano di identificare le effettive situazioni di vulnerabilità o di pericolo cui sarebbe di fatto esposte alla richiedente a motivo dell’instabilità politica del paese di origine, la Corte d’Appello rilevava che le difese svolte dall’appellante erano incongruenti. Infatti, a fronte di motivi relativi alla domanda di riconoscimento dello Status di rifugiato e di protezione umanitaria l’appellante aveva dedotto argomenti correlati alla protezione sussidiaria e con riferimento alla protezione umanitaria si era limitata ad allegare la sua sistemazione lavorativa.

3. I.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver omesso la corte d’appello ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria sia l’esame del documento n. (OMISSIS), depositata nel giudizio di secondo grado, sia l’approfondimento sulla condizione delle donne (OMISSIS) nel paese d’origine.

La censura si incentra la mancata concessione del permesso per motivi umanitari senza una oggettiva valutazione della condizione soggettiva del richiedente alla luce della peculiarità della sua vicenda personale e della verifica della ricorrenza di una sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Era dunque necessario che la corte d’appello vista anche la posizione lavorativa raggiunta dalla ricorrente che ha uno stipendio mensile di circa 1000 Euro, verificasse in concreto la sua condizione in caso di ritorno in (OMISSIS) con l’approfondimento della situazione economica del paese e della condizione delle donne (OMISSIS). La corte d’appello non avrebbe espresso il percorso logico della motivazione e non avrebbe tenuto conto della grave minaccia subita dalla ricorrente di essere sottoposto all’infibulazione. Sotto tale profilo la ricorrente richiama fonti internazionali evidenziano la gravità di tale forma di violenza.

2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e censura solo la statuizione della Corte d’Appello circa la manifesta infondatezza dell’impugnazione.

Soccorre in proposito il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale: “Ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata” (Sez. 2, Ord. n. 21514 del 2019).

Nella specie, come si è detto, la ricorrente non censura in alcun modo la statuizione della Corte d’Appello circa l’inammissibilità della sua impugnazione della sentenza di primo grado, ne consegue che il ricorso è inammissibile.

3. Non è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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