Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22412 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1635-2016 proposto da:

ORSA SAS, (P.I. (OMISSIS)),in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

PASQUALE CERINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUBRY 1,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4677/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa e depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

I.E. conduttore in locazione di due immobili in cui esercitava attività commerciale, stipulava con ORSA s.a.s. contratto di affitto di azienda, prevedendo che la società affittuaria oltre al canone d’affitto si impegnasse a versare ai proprietari dei due immobili anche i rispettivi canoni di locazione. Resasi inadempiente la società, lo I. agiva per la risoluzione del contratto d’affitto di azienda e per la condanna della società al pagamento dei canoni di affitto e di locazione L’attore risultava vittorioso in entrambi i gradi di giudizio. Rilevava la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 26.11.2014 n. 4677, che: 1 – dall’art. 4 del contratto emergeva che ORSA s.a.s. aveva assunto l’obbligazione di pagamento dei canoni di affitto, da corrispondere allo I., nonchè di quelli di locazione da corrispondere direttamente ai proprietari degli immobili; 2 – pur essendosi obbligato lo I. ad estinguere i debiti pregressi maturati nei confronti dei proprietari, il mancato adempimento non determinava invalidità del contratto stipulato, avendo espressamente previsto le parti, all’art. 8 del contratto, la facoltà dell’affittuaria di estinguere tali debiti mediante compensazione sui canoni di affitto; 3 – la valutazione comparativa delle reciproche condotte inadempienti tenute dai contraenti, consentiva di riconoscere nella condotta dell’affittuaria – che aveva omesso fin dall’inizio di corrispondere qualsiasi canone – la gravità dell’inadempimento che fondava l’accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall’ I., essendo altresì imputabile alla condotta della stessa affittuaria la condanna al rilascio di uno dei locali (essendo stato l’altro riconsegnato spontaneamente) in seguito alla intimazione di sfratto per morosità notificata dai proprietari e promossa non immediatamente in seguito all’inadempimento dello I. (relativo a due mesi), ma soltanto nel giugno 2001 dopo che erano maturati anche i canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio che ORSA s.a.s non aveva corrisposto, neppure compensando tali importi con i canoni dovuti per l’affitto di azienda.

La sentenza di appello è stata impugnata con un unico motivo articolato in plurime censure da ORSA s.a.s..

Resiste con controricorso I.E..

Diritto

OSSERVA

Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5 sostenendo che:

– la morosità del conduttore sussisteva da prima di febbraio 2001 e trattandosi di locazione ad uso commerciale lo I. non avrebbe potuto ottenere il cd. “termine di grazia”, sicchè il contratto doveva ritenersi insanabilmente affetto da nullità;

il Giudice di merito avrebbe confuso il rapporto contrattuale di affitto di azienda, l’unico intercorso tra le parti, con il contratto di locazione degli immobili cui era estranea ORSA s.a.s.

– la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’art. 4 del contratto imponeva allo I. di estinguere tutti i debiti pregressi nei confronti del proprietario al fine di non pregiudicare l’esercizio dell’azienda concessa in affitto.

Il motivo è inammissibile in quanto introduce al sindacato della Corte di legittimità un vizio (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) non più ricompreso nell’elenco tassativo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 – 5.

Alla censura della sentenza di appello, impugnata per “vizio di motivazione”, e che è volta comunque a richiedere alla Corte una nuova rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014), deve infatti applicarsi l’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’Il settembre 2012), delimitando l’errore di fatto alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il controllo di legittimità della motivazione (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati, assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorietà” della argomentazione) rimane, ormai, circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito di validità della sentenza nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si risolvono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito

motivazionale del provvedimento giurisdizionale) la censura del vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rimane circoscritta esclusivamente all’omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio e ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

In conseguenza, la censura con la quale si intende fare valere il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere veicolata dai seguenti elementi indefettibili:

individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di “decisività” ai fini della decisione di merito “omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale (come ad es. nel caso in cui il Giudice formuli la “regula juris” del rapporto controverso omettendo, a monte, di considerare la prova acquisita al giudizio- di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ovvero di un fatto incompatibile con la realizzazione della fattispecie, che sia stato oggetto di verifica probatoria: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014) rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

Rimane dunque estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabile con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Orbene la società ricorrente viene a reiterare con il ricorso per cassazione gli stessi argomenti svolti con i motivi di gravame senza formulare alcuna specifica critica agli argomenti svolti dal Giudice di appello che ha esaminato e ritenuto infondati tutti i motivi di appello.

In particolare la Corte territoriale ha rilevato che l’inadempimento dello I. si riferiva soltanto alla mancata estinzione di debiti pregressi relativi al pagamento dei canoni di locazione per i mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001, sicchè la mera allegazione del fatto (indimostrato: non avendo la ricorrente neppure indicato il documento o l’atto processuale dimostrativo della circostanza allegata, e cioè che tale morosità ammontasse ad importi notevolmente maggiori in quanto risalente nel tempo -tale sembra essere la critica mossa, non assumendo rilievo, in relazione al tipo di vizio denunciato, la mera ed inesplicata allegazione di nullità del contratto che la difesa della società intenderebbe fare derivare dalla morosità dello I., e che opera evidentemente sul diverso piano dell’inadempimento di un contratto valido ed efficace), non integra il presupposto dell’omesso esame di un fatto storico provato in giudizio che veicola l’accesso del vizio motivazionale al sindacato di legittimità.

Del pari il Giudice di appello ha avuto ben presente la distinzione tra i due rapporti obbligatori, non essendo affatto incorso nell’errore di ritenere subentrata la società nell’originario rapporto locativo, ma ha piuttosto rilevato, esaminando il contenuto del contratto di affitto, che le parti contraenti avevano previsto che la società affittuaria assumesse l’obbligazione di corrispondere direttamente al locatore i canoni cui era e rimaneva tenuto a pagare l’unico conduttore I.: l’inadempimento della società è stato, pertanto, correttamente riferito dal Giudice di appello alla obbligazione dedotta nel contratto di affitto e non al contratto di locazione in relazione al quale la società era soggetto terzo. La ricorrente non individua peraltro alcun fatto o documento che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare, e dunque la censura va dichiarata inammissibile.

Ad analoga sanzione di inammissibilità incorre anche l’ultima censura formulata come vizio motivazionale, atteso che il fatto indicato (lo I. non aveva estinto i debiti pregressi nei confronti dei proprietari, risultando inadempiente all’obbligo previsto dall’art. 4 del contratto di affitto) è stato puntualmente esaminato dal Giudice di appello che ha accertato detta violazione (insussistendo pertanto il presupposto della “omissione” richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma è poi pervenuta, comparando le rispettive condotte inadempienti dei contraenti, al convincimento che nella maggiore gravità della violazione ascrivibile alla società dovesse individuarsi la causa della risoluzione del contratto di affitto d’azienda, con ciò conformandosi al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio – incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato – di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13840 del 09/06/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 336 del 09/01/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 14648 del 11/06/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 18320 del 18/09/2015).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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