Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22412 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. II, 15/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23423-2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

GREGORIO VII 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCHESE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 487/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 4 febbraio 2019, respingeva il ricorso proposto da O.E., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

La Corte d’appello evidenziava che l’argomentazione della commissione territoriale poste a base della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale erano state oggetto di verifica da parte del Tribunale innanzi al quale il ricorrente di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS) aveva riferito di provvedere al sostentamento della famiglia svolgendo piccoli lavori e con l’aiuto del reddito percepito al centro di accoglienza e di non voler ritornare in (OMISSIS) per il timore di essere deriso per il vissuto della moglie, costretta a prostituirsi o comunque per il timore di essere rapito dai connazionali convinti del suo arricchimento in Europa. Il Tribunale aveva ritenuto che tale dichiarazione non aggiungesse elementi nuovi e diversi ai profili di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. Alla luce di tali dichiarazioni non erano da accogliere le doglianze con riferimento al rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto l’appellante aveva omesso di indicare i presupposti giustificativi la concessione della stessa ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

L’appellante non aveva riferito di episodi di persecuzione per motivi politici nè per motivi religiosi e non aveva rappresentato le circostanze previste dalla norma citata in relazione al rischio di subire un danno grave o una condanna morto la tortura o altra forma di trattamento inumano degradante. Peraltro, la situazione del paese non poteva dirsi quella derivante da un conflitto armato nazionale internazionale come confermato da diversi report concernenti la situazione politica e sociale in (OMISSIS).

Quanto alla misura residuale della protezione umanitaria la Corte d’appello evidenziava che non era emersa dalla narrazione del richiedente, quella situazione di particolare vulnerabilità individuale apprezzabile ai fini del riconoscimento della stessa. L’appellante aveva genericamente fatto riferimento alla situazione di incertezza attuale in (OMISSIS) e la situazione oggettiva del paese era tale da non esporlo ad un rischio particolare, così come la circostanza dell’esistenza di una figlia nata prematura non poteva integrare la personale vulnerabilità del richiedente che non si trovava in una condizione di integrazione lavorativa e sociale tale da giustificarne la permanenza nel territorio dello Stato.

3. O.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente in quanto non rende percepibili le ragioni della decisione, essendo le argomentazioni ivi contenute inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento. La Corte avrebbe, dunque, violato i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, così come avrebbe omesso di esercitare quel ruolo di collaborazione previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura attiene alla ritenuta insussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte del fondato timore del ricorrente di persecuzione in caso di rientro nel paese di origine. Il suo racconto era coerente e credibile e corrispondente alla situazione del paese. La regione dell'(OMISSIS) in (OMISSIS) vede un incremento delle morti violente e della violenza in genere con scontri tra gruppi etinici e criminalità. Le forze di polizia della (OMISSIS) le forze militari delle forze di sicurezza effettuano presunti arresti arbitrari, detenzione, torture, sparizioni forzate omicidi extragiudiziali. In tale contesto a fronte della condizione personale del ricorrente doveva ravvisarsi una condizione di peculiare vulnerabilità anche in ragione del difficile percorso migratorio intrapreso e delle violenze subite.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

A parere del ricorrente sussisteva la condizione di vulnerabilità tale da sentire il riconoscimento della protezione umanitaria sia in relazione alla situazione soggettiva personale del richiedente sia in relazione alle condizioni del paese e sia in relazione alla loro valutazione comparativa.

Il ricorrente si era ricongiunto alla sua famiglia cercando di salvare la moglie caduta in mano ai trafficanti costretto a vendere il suo corpo condannato da una promessa di un futuro di Europa.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla documentazione prodotta nel giudizio, da un lato deve osservarsi che il ricorrente non l’ha riprodotta nel ricorso per cassazione, e dall’altra che la Corte d’Appello non ha un onere di motivare in relazione ad ogni elemento istruttorio.

La Corte d’Appello ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che la (OMISSIS) non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, all’art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione dei principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della (OMISSIS), benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo al non aver tenuto conto della situazione generale del paese di origine.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

4. In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che prec(OMISSIS)no l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero dell’Interno.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

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