Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22412 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17787-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETIA MASUELLI;

(Ndr testo originale non comprensibile)

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

E contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI NOVARA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 102/2018 del TRIBUNALI’, di TORINO,

depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Torino pronunciava, in data 26 aprile 2018, decreto con cui rigettava le domande, proposte da R.M., nato in Nigeria, dirette al riconoscimento dello status di rifugiato, oltre che all’accertamento dei diritti, fatti valere in via subordinata, alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – R.M. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione sono cinque. Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi sono rubricati come segue.

Primo motivo: in via preliminare, richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

Secondo motivo: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lettera g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss., e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

Terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito in L. n. 46 del 2017.

Quarto motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 3 e art. 14, lett. c); difetto di motivazione.

Quinto motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; omesso esame di un fatto decisivo; difetto di motivazione.

2. – I primi due motivi sono infondati, il terzo è meritevole di accoglimento, il quarto e il quinto restano assorbiti.

2.1. – La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito (Corte Cost., sentenza n. 5 del 2018; Corte Cost., sentenza n. 16 del 2017). Questa stessa Corte ha poi specificamente evidenziato, con riguardo al decreto legge sospettato di incostituzionalità, che il difetto dei requisiti della straordinarie. necessità ed urgenza non può prospettarsi nemmeno ove si abbia riguardo alla disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito: previsione, questa, che è da ritenere connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

2.2. – Pure manifestamente infondata è la questione incentrata sul rito camerale, di cui è parola nel secondo motivo: come osservato da questa S.C., infatti, la nuova disciplina non attua alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.). L’assunto dell’incostituzionalità della disciplina relativa all’abolizione dell’appello, sempre svolta col secondo motivo, è – ancora – manifestamente infondato, a fronte del rilievo per cui, come è noto, la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (per tutte: Corte Cost. sent. n. 199 del 14 luglio 2017); nè la scelta del legislatore può dirsi viziata da irragionevolezza, in quanto essa risponde a un’istanza di valorizzazione dell’esigenza di rapida definizione di un procedimento che, involgendo questioni di status, merita di essere modulato secondo criteri di speditezza. Va pure considerato, al riguardo, che il procedimento giurisdizionale, pur essendo articolato in un unico grado di merito, è nondimeno preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700).

2.3. – Non può invece condividersi il giudizio espresso dal Tribunale con riguardo alla mancata videoregistrazione del colloquio svoltosi avanti alla Commissione.

Questa Corte ha difatti rilevato che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. ‘Pale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.).

L’opposta conclusione cui perviene il Tribunale di Torino, che si basa sulla sostanziale equiparazione tra mancanza di videoregistrazione ed assenza del verbale di audizione (e sul conseguente assunto per cui il giudice potrebbe fare a meno di fissare l’udienza ove abbia la disponibilità di tale verbale) non ha fondamento (sul punto. Cass. 12 dicembre 2018, n. 32073). La redazione del verbale sottoscritto dal richiedente costituisce la normale forma di documentazione dell’audizione di quel soggetto nel caso in cui il colloquio non possa essere videoregistrato: evenienza, questa, che può determinarsi per motivi tecnici o ove la Commissione decida di non procedere alla videoregistrazione a seguito di istanza dello stesso richiedente (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 7). Stabilire un’equivalenza tra la situazione della mancata videoregistrazione e quella della mancata verbalizzazione risulta incongruo, in quanto mentre l’assenza della videoregistrazione è specificamente contemplata dalla norma (ed è quindi logico che il legislatore ne abbia disciplinato le conseguenze), l’assenza della verbalizzazione (che dipende da ragioni patologiche e del tutto eccezionali: l’inosservanza della prescrizione normativa da parte della Commissione che non provveda a redigere alcun verbale, o lo smarrimento di questo) non lo è. La previsione dell’udienza è dunque correlativa all’unica fattispecie di carenza documentale (quella concernente la videoregistrazione) presa in considerazione dal legislatore, e lo è avendo precisamente riguardo alla mancata disponibilità del supporto audiovisivo, il quale dovrebbe consegnare al tribunale un quadro di informazioni più completo e preciso rispetto a quello costituito dal verbale di audizione: come ricordato da Cass. 5 luglio 2017, n. 17717, infatti, la videoregistrazione rende direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della detta videoregistrazione. In conclusione, è certo che, mancando videoregistrazione e verbalizzazione, il tribunale sia tenuto a fissare l’udienza; ma è altrettanto certo che, assente la videoregistrazione e presente il verbale di audizione, debba egualmente procedersi alla fissazione del’udienza: infatti ciò che è dirimente, nella prima come nella seconda ipotesi, è la mancata documentazione videoregistrata del colloquio personale del richiedente asilo. Non concludente è, del resto, il richiamo, operato dal Tribunale di Torino, alla pronuncia di Corte giust. 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, giacchè tale pronuncia si esprime sulla necessità dell’audizione personale del richiedente, non sulla obbligatorietà della fissazione dell’udienza.

2.4 – Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.

3. – In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, il decreto impugnato è cassato. La causa va allora rinviata al ‘tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quarto e il quinto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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