Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22411 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12542-2009 proposto da:

G.A., ITALKALI SPA (OMISSIS) in persona del suo

Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.

C.D., A.S., GA.RE.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PESCAGLIA 71, presso lo studio

dell’avvocato FERRARA CARMELO FABRIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato INFANTINO LORENZO SALVATORE giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.L., V.A., M.M.;

– intimati –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

rapprentante Dott. MA.AL., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

ALESSIO CIOFINI in FIRENZE, 4/9/2009, rep. n. 22042, resistente con

procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 16/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 24/01/2009, R.G.N. 317/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

Udito l’Avvocato FABRIZIO FERRARA per delega;

udito l’Avvocato CARLO FERZI;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Per la morte di Ve.Lu., investito nel (OMISSIS) dalla caduta di lastre di salgemma nella miniera di (OMISSIS), il tribunale di Enna, con sentenza n. 199 del 2005r liquidò il danno non patrimoniale alla moglie M.M. (nata nel (OMISSIS)) ed alle figlie L. ed A. (nate nel (OMISSIS)) in Euro 123.250,00 cadauna, condannando solidalmente al pagamento i convenuti (attuali ricorrenti), detratto l’importo di L. 42.500.000 versato dall’assicuratrice. La Previdente (poi incorporata dalla Milano Assicurazioni s.p.a.). La domanda proposta dai danneggiati nei confronti dell’assicuratrice dei responsabili fu invece respinta, per non essere prevista l’azione diretta.

2. – Con sentenza n. 16 del 2009 la corte d’appello di Caltanissetta ha accolto l’appello dei responsabili “solo in punto di risarcimento del danno (di tipo) esistenziale”, che ha escluso, riducendo ad Euro 85.000 la somma dovuta a ciascuno dei danneggiati.

3. – Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Italkali s.p.a., Ga.Re., G.A. e A.S., affidandosi a tre motivi.

La Milano Assicurazioni ha nominato un difensore che è stato presente in udienza.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo in ordine alla quantificazione del danno morale subito dai congiunti per la morte del marito e del padre, riconosciuto determinabile nella misura di Euro 99.091,25 per ciascuno dei tre danneggiati (considerato il concorso causale della stessa vittima per il 15%), ma liquidato in Euro 85.000 per difetto di appello incidentale dei danneggiati in ordine a tale minor somma riconosciuta dal tribunale.

1.1. – La censura è infondata.

Il motivato riferimento della corte al più diffuso dei criteri tabellari adottati per la liquidazione del tipo di danno in questione costituisce motivazione sufficiente a sorreggere la decisione, tanto più se si consideri che la determinazione quantitativa è stata effettuata in una somma inferiore (rispetto ai possibili due terzi) di quanto sarebbe spettato per danno morale al defunto in caso di invalidità totale.

Il profilo di censura relativo alla mancata personalizzazione non coglie nel segno per le medesime ragioni, avendo il danneggiato possibile motivo di doglianza quante volte il giudice si orienti immotivatamente verso il massimo del valori tabellari e non anche quando la liquidazione (per qualunque ragione) si attesti, come nella specie, intorno a valori medi.

2. – Col secondo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e artt. 1226, 2056, 2697, 2727 e 2728 c.c., per essere stato il danno liquidato benchè gli atteri non avessero allegato alcun elemento teso a dimostrare l’entità del danno morale soggettivo asseritamente patito; allegazione in difetto della quale non potrebbe “procedersi alla quantificazione del citato danno” (così il quesito di diritto, a pagina 21 del ricorso).

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

La circostanza che un marito e padre di due minori di 13 e 14 anni muoia per fatto imputabile a terzi è sufficiente a giustificare in sede risarcitoria la presunzione di danno morale soggettivo per i congiunti, nella specie tra l’altro liquidato dal giudice di primo grado in misura inferiore ai minimi tabellari (come posto in rilievo dalla corte d’appello a pagina 14), a meno che siano prospettate straordinarie circostanze tali da indurre ad escluderlo o a fortemente ridimensionarlo. Circostanze, peraltro, che in quanto estranee ai criteri di regolarità causale, vanno provate da chi le adduca come fatti ostativi ad una liquidazione da effettuarsi secondo i criteri ordinari.

3. – Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., e art. 1917 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il motivo d’appello col quale gli appellanti (attuali ricorrenti) s’erano doluti che l’assicuratore non fosse stato condannato a pagare direttamente ai danneggiati.

3.1. – Benchè sia fondatamente prospettato che l’interesse alla domanda sussiste quante volte dall’accoglimento della stessa deriverebbe un vantaggio per chi la formula, sta il fatto (assorbente) che la domanda di condanna dell’assicuratore al pagamento diretto non era stata formulata in primo grado (v. il ricorso, a cavallo delle pagine 6 e 7) dagli attuali ricorrenti, che la hanno inammissibilmente proposta per la prima volta in appello, in violazione del disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 1.

La motivazione va dungue in tal senso corretta, ma la soluzione data dalla corte d’appello alla questione è conforme a diritto, sicchè il motivo è infondato.

4. – Il ricorso è conclusivamente respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese quanto agli intimati diversi dalla Milano Assicurazioni, nel rapporto processuale relativo alla quale si ravvisano giusti motivi per compensarle, considerato che la stessa s’è limitata a chiedere il rigetto del ricorso, senza ulteriore apporto argomentativo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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