Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22411 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22411

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 14903-2016 proposto da:

LIBRA SPA, già CLIMA IMPIANTI SPA C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato MARIO CERCIELLO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MANFREDI BURGIO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LAZIO IMPIANTI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 23,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRECO, rappresentata e difesa

dagli avvocati SISTO MANZI e ANTONIO FARGIORGIO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte dal PG dott. Sergio del Core che conclude

dichiarando il ricorso improcedibile;

avverso la sentenza n. 460/2016, emessa il 2/04/2016 del TRIBUNALE di

CASSINO, depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Cassino con sentenza del 4 aprile 2016 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del tribunale di Firenze, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2936/15 proposta da Libra spa (già Clima Impianti spa) contro Lazio Impianti.

Libra spa con atto notificato il 7 giugno 2016 ha proposto regolamento di competenza per impugnare il rigetto della eccezione di incompetenza del Tribunale in forza della clausola arbitrale prevista dall’art. 25 dei contratti intercorsi tra le parti.

Lazio Impianti in controricorso ha eccepito la “improcedibilità del ricorso per tardività dello stesso”.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della prova della data di comunicazione dell’ordinanza, atto rilevante per il controllo della tempestività del ricorso, di cui ha rilevato comunque la tardività.

Fissata l’adunanza camerale, il difensore di parte ricorrente ha fatto pervenire atto di “rinuncia al mandato”, datato 4 gennaio 2017.

Preliminarmente il Collegio, in risposta a una osservazione di parte intimata, rileva che il rimedio è ammissibile, perchè l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (Cass. SU 24153/13; 17908/14).

Sono però fondati i rilievi di rito formulati da parte resistente e dal procuratore generale.

Parte ricorrente Libra ha prodotto copia della notifica telematica dell’ordinanza, inoltratale da controparte il 9 maggio 2017, notifica alla quale ha fatto cenno in ricorso.

Come rilevato dal procuratore generale, nel procedimento per regolamento di competenza questa notifica non ha rilievo per rimettere in termini il ricevente, non potendo essa produrre l’effetto di riaprire il termine perentorio per proporre il regolamento, termine che, secondo l’art. 47 c.p.c., comma 2, è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Pertanto era onere del ricorrente produrre comunque la prova della comunicazione. In mancanza il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c. (SU 9004/09).

Nel fascicolo d’ufficio non si rinviene alcuna prova circa la data in cui la comunicazione è avvenuta (Cass., S.U., 10648 del 2017).

La mancata dimostrazione della data di ricevimento della comunicazione in ogni caso rileva anche quale ragione di inammissibilità per tardività, perchè impedisce il controllo della tempestività, come puntualmente dedotto da parte resistente.

Questa ha eccepito che l’ordinanza è stata comunicata per via telematica il giorno stesso del deposito, documentando di averla ricevuta, senza poter documentare ricevimento della comunicazione da parte della Libra s.p.a.

Parte ricorrente nulla ha replicato ai rilievi del Procuratore generale e del resistente; nè ha allegato che la comunicazione sia stata omessa.

Sussistendo entrambi i vizi nell’instaurazione del ricorso, prevale, in dispositivo, la declaratoria di improcedibilità.

Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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