Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22411 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.D.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale
Angelico n. 78, presso gli avvocati Alessandro Ferrara e Massimo
Ferraro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bosco e
Fabio D’Isanto, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo n. 92/3/11, depositata il 20 giugno 2011 ud. 16/6/2016
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
giugno 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SANLORENZO Rita, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto il diritto di S.D. al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sulle somme corrispostegli a titolo di incentivo alle dimissioni, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, (poi divenuto art. 19, comma 4-bis nuovo TUIR) e di assegno straordinario per il sostegno al reddito (da corrispondere per tredici mensilità dal 2003 al 2006).
La domanda di rimborso, presentata in data 15 luglio 2009, era basata sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 21 luglio 2005, resa in causa C-207/04, Vergani, con la quale la norma nazionale sopra indicata (secondo la quale era prevista un’aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate in favore dei lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini) era stata dichiarata in contrasto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE.
Il giudice d’appello, ricondotte entrambe le somme corrisposte nell’ambito applicativo del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, ha affermato la tempestività dell’istanza di rimborso, ritenendo applicabile l’ordinario termine decennale di prescrizione.
2. Il contribuente resiste con controricorso e memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione proposta con il ricorso, attinente alla tempestività della domanda di rimborso, è stata risolta dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 13676 del 2014, che ha affermato il principio in virtù del quale il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
2. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016