Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22410 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1208 – 2007 proposto da:
P.F., (OMISSIS), P.R.,
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LONGANESI
9, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CARMELO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato D’AGOSTINO NICOLA giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
ANAS (Ente Nazionale per le Strade), in persona, del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 186/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 07/04/2006; R.G.N. 474/2002.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Intorno alle 15,45 del (OMISSIS) P.R., alla guida della Fiat Uno di P.F., dopo aver impattato contro il terrapieno sito alla propria destra uscì di strada su una strada di montagna (la (OMISSIS) delle Serre secondo quanto è affermato in ricorso) precipitando nella sottostante scarpata. Riportò lesioni dalle quali guarì in 60 giorni con postumi permanenti i circa il 10% e, unitamente al proprietario del mezzo, agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti dell’Anas, cui addebitò di non aver apposto barriere di protezione del burrone, peraltro coperto da un folta vegetazione.
L’Anas resistette.
Nel 2002 il Tribunale di Vibo Valentia accolse le domande, ravvisando nella non visibilità della scarpata, non protetta da alcuna barriera, un situazione di pericolo occulto.
2. Con sentenza n. 186, pubblicata il 7.4.2006, la decisione è stata totalmente riformata dalla corte d’appello di Catanzaro, che ha rigettato le domande (con compensazione delle spese dei due gradi) sui rilievi che non può essere considerato occulto un pericolo esterno alla sede stradale; che la sola mancanza della barriera non avrebbe potuto provocare la caduta; che la pericolosità del contesto era perfettamente percepibile (tra l’altro, in pieno giorno, su una strada di montagna contrassegnata da una serie di strette curve); che la vettura era invece uscita di strada, per l’imprudente condotta di guida della P., la quale aveva prima impattato alla propria destra ed era poi uscita di strada alla propria sinistra; che la presenza di sabbia sulla strada non era stata addotta in citazione come causa del sinistro e che, essendo comunque visibile, avrebbe dovuto indurre la conducente ad una maggiore cautela.
3. I P. ricorrono per cassazione affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Anas.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.
2. Col primo motivo la sentenza è censurata per ultrapetizione e violazione del giudicato interno per non essere stato impugnato lo specifico capo concernente i danni patrimoniali subiti dal proprietario della vettura.
Col secondo, è dedotto ogni possibile vizio della motivazione per non avere il giudice d’appello considerato che la non visibilità della scarpata, in quanto coperta dalla vegetazione, costituiva essa stessa una fonte di pericolo.
Col terzo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per non avere la Corte di Catanzaro considerato che, non costituendo l’insidia o trabocchetto elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, avrebbe dovuto la pubblica amministrazione provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo occulto.
Col quarto i ricorrenti si dolgono che siano stati violati i principi generali sulla valutazione della prova in ordine all’apprezzamento della inadeguatezza della velocità dell’autovettura.
3. Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili perchè non corredati, rispettivamente, del momento di sintesi e del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
– il primo ed il terzo sono manifestamente infondati: – il primo, poichè la totale contestazione in appello della propria responsabilità da parte di chi sia stato condannato in primo grado, ovviamente comporta che sia inequivocamente impugnato ogni capo della sentenza che, in ragione della contestata responsabilità, si sia risolto in una condanna;
– il terzo poichè una situazione di pericolo occulto è stata esclusa in radice dalla Corte di merito (con considerazioni, tra l’altro, assolutamente puntuali ed esaustive).
4. Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Cosi deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011