Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22410 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 8793-2016 proposto da:

ORTOFRUTTA LAVORATO, (P.I. (OMISSIS)), in persona del titolare,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTORRE DI SANTAROSA, 30,

presso lo studio FIORE-BRUNETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO CAMODECA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MAZZONI SPA, (P.I. (OMISSIS)) e CICO SOC.COOP.AGRICOLA (RI.

(OMISSIS)) in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA, 295, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO PENTELLA, rappresentate e difese

dall’avvocato LUIGI RUSSO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del dott. Carmelo Sgroi

che conclude accogliendo il ricorso e dichiarando la competenza del

Tribunale di Castrovillari, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza 2950/2016 del TRIBUNALE di FERRARA, emessa e

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il 23 luglio 2015 Ortofrutta Lavorato ha agito davanti al tribunale di Castrovillari nei confronti della CICO soc. coop. agricola e di Mazzoni spa, chiedendo il risarcimento dei danni, indicati in circa 122 mila Euro, derivati da inadempimento al contratto stipulato tra le parti il 1 giugno 2015, relativo al confezionamento per la commercializzazione di frutta nella grande distribuzione.

Nel novembre 2015 le due società convenute hanno ottenuto dal tribunale di Ferrara decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni svolte in favore della Ortofrutta in dipendenza del medesimo contratto.

Quest’ultima in sede di opposizione ha eccepito la continenza della causa con quella pendente a Castrovillari.

Il tribunale di Ferrara con ordinanza 23 marzo 2016 ha respinto l’eccezione della opponente e ha rimesso la causa a precisazione delle conclusioni, come richiesto dalle parti opposte.

Lavorato ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

Mazzoni e CICO hanno resistito con memoria difensiva deducendo l’autonomia delle contrapposte domande.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

2) Preliminarmente va rilevato che non è controversa tra le parti l’impugnabilità del provvedimento sulla competenza reso dal Tribunale di Ferrara, pur avendo questi rinviato per la precisazione delle conclusioni. Il provvedimento, per il suo contenuto è stato infatti inteso come una statuizione di natura decisoria sulla competenza, soggetta a impugnazione con regolamento (Cass. 27127/14)

3) Parte resistente nega che sussista interdipendenza tra le due cause, perchè sostiene che parte attrice Lavorato non avrebbe chiesto la risoluzione del contratto di compravendita, nè avrebbe sollevato eccezione di inadempimento. Parte ricorrente ha invece esposto in ricorso di aver chiesto al tribunale di Castrovillari di accertare, previa risoluzione del contratto, l’inadempimento delle società convenute nell’esecuzione del contratto, con la condanna alle varie voci di danno.

Di questo avviso è il procuratore generale, il quale ha fatto rilevare: a) che “la responsabilità per danni sottende necessariamente un addebito di inadempimento delle parti fornitrici rispetto alla prestazione loro commessa”;

b) che il punto 8 dell’atto di citazione della causa pendente a Castrovillari manifesta la chiara intenzione della parte di agire per la risoluzione del contratto.

Il Collegio condivide le conclusioni raggiunte dal Pubblico Ministero e ritiene fondato il ricorso.

4) E’ vero che nelle conclusioni assunte nell’atto di citazione calabrese è stato richiesto che: “accertato e dichiarato l’inadempimento del contratto”, le convenute fossero condannate al risarcimento del danno asseritamente arrecato, ma è inequivocabile, alla luce del punto 8 della parte espositiva dell’atto che detto risarcimento è stato chiesto perchè la deducente intendeva “promuovere azione di risoluzione del contratto per i gravi inadempimenti” delle società convenute, sicchè il senso (la portata) della domanda è completato solo interpretando complessivamente l’atto.

A ben vedere, peraltro, ai fini che ci occupano già l’azione risarcitoria sul presupposto dell’inadempimento del medesimo contratto posto a base dell’ingiunzione delle convenute (per ottenere l’adempimento preteso) è sufficiente a creare le condizioni per negare la competenza del giudice di Ferrara.

La Corte ha già in altra occasione (Cass. 13161/12) chiarito che ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, sussiste il rapporto di continenza quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, hanno ad oggetto una questione comune, quale quella diretta a stabilire chi dei contraenti, nell’ambito dell’unico rapporto controverso, sia creditore dell’altro, essendo una domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento della controparte e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, e l’altra volta all’esecuzione del medesimo contratto.

Quanto affermato innovativamente nel 2001 da SU n.10011 ha quindi trovato applicazione indipendentemente dall’esperimento di azione di risoluzione (su cui cfr. Cass. 15532 del 14/07/2011).

5) All’accoglimento del ricorso segue la dichiarazione della competenza del tribunale di Castrovillari in ordine al giudizio rg 3833/15, pendente davanti al Tribunale di Ferrara.

La causa dovrà essere riassunta entro il termine massimo di legge.

Il giudice del merito, come individuato, provvederà sulle spese di questo procedimento.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del tribunale di Castrovillari.

Fissa termine massimo di legge per la riassunzione. Rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del procedimento sulla competenza.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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