Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22410 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 05/08/2021), n.22410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33399/2018 proposto da:

T.Y., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Nicoletta Masuelli, giusta procura rilasciata con

separato atto allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale Torino, Ministero dell’interno;

– intimato –

nonché contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, T.Y., cittadino della (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 4858/2018, depositato il 2 ottobre 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso T.Y. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. il Ministero ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, T.Y. denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale – sebbene abbia regolarmente fisato l’udienza di comparizione – non abbia provveduto all’audizione dell’istante, in tal modo “privandolo della possibilità di fornire chiarimenti e approfondimenti relativi alla sua situazione”.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve, invero, necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass., 26/10/2018, n. 27182; Cass., 11/12/2018, n. 32029; Cass., 17/04/2019, n. 10786).

In materia di protezione internazionale, pertanto, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

1.2.2. Nel caso di specie, a fronte della motivazione dell’impugnata sentenza secondo la quale, “sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti ed, in particolare, al richiedente”, l’istante si è limitato ad un riferimento, del tutto generico, alla possibilità di fornire chiarimenti sulle dichiarazioni già rese, che il giudice ha ritenuto superflui sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti.

2. Con il secondo motivo di ricorso, T.Y. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) b) – non attendibile la narrazione dei fatti che lo avrebbe determinata a lasciare il Paese di origine, senza operare alcun accertamento officioso al riguardo.

2.2. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesimo neanche la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate della situazione socio-politica del Paese di origine.

2.3. I motivi sono inammissibili.

2.3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

2.3.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, aventi ad oggetto una vicenda – peraltro risalente – di ordinaria criminalità, per la loro lacunosità ed inverosimiglianza. e comunque le ha reputate inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale. A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesima dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b).

2.3.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) decreto succitato, va rilevato che il giudice adito ha accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato interno o internazionale. A fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonché nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

2.4. Per tutte le ragioni esposte, le censure, poiché inammissibili, non possono trovare accoglimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, T.Y. denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la protezione umanitaria, sebbene sussistessero, nella specie, evidenti ragioni di vulnerabilità.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale, e che l’istante non ha allegato né problemi di salute, né “seri profili di integrazione sociale, non avendo peraltro un lavoro”. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

3.2.2. Ne’ il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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