Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2241 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15420-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

INED SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26 presso lo

studio dell’avvocato MORELLI MASSIMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato QUERCIA LUIGI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 31/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNAHNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che rigettava il suo gravame avverso quella della CTP, la quale accoglieva l’impugnativa della società INED srl contro l’avviso di accertamento in rettifica e liquidazione delle imposte di registro e INVIM, fondato sulla cessione di un complesso immobiliare, costituito da ampio terreno edificabile e un caseggiato.

A sostegno deduce quattro motivi, illustrati con memoria, mentre la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con essi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, essa deduce violazione e/o falsa applicazione di varie norme di legge, ed in particolare: “L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 33 del 2001, art. 1, lett. d) e art. 112 c.p.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’atto impositivo, anche se non fosse stato per ipotesi munito della motivazione contenente le ragioni svolte nella perizia dell’Ute, tuttavia non poteva essere annullato, in mancanza di una tale sanzione prevista nella relativa disciplina. Inoltre la contribuente non aveva mai dedotto la violazione della relativa norma dello statuto del contribuente, bensì la carenza di motivazione, sicchè il giudice di appello non poteva pronunciare “ultra petitum”.

Inoltre quella perizia vi era indicata mediante il riporto dei dati, come pure degli elementi basati sull’osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del territorio, la cui banca dati è di pubblica consultazione.

Le censure, peraltro formulate a mò di quesiti, peraltro senza necessità, trattandosi di sentenza pubblicata nel marzo 2005, sono inammissibili perchè generiche, dal momento che la ricorrente non ha specificato in dettagli gli elementi su cui le doglianze si basano; e ciò a prescindere dall’eventuale fondamento delle ragioni addotte nei precedenti gradi circa la producibilità di documenti (v. perizia Ute), ad integrazione della motivazione dell’avviso di accertamento, in cui quell’atto prodromico era stato richiamato.

Quindi in rapporto a tali corrette valutazioni giuridiche, le doglianze della ricorrente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, che conseguentemente non possono essere delibate, atteso che da ciò discende declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza d’autosufficienza.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2.500,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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