Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2241 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18429-2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

NAVONA 49, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA COLAMARINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIOLUIGI IACOMINO;

– ricorrente –

contro

INTEK GROUP S.P.A., (già KME GROUP S.p.A), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GIAN CARLO PERONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA

SPADAFORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7784/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/12/2017 R.G.N. 8580/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 7784 depositata il 15.12.2017 la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di prime cure con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di C.B. proposta nei confronti di Intek Group s.p.a. per il pagamento di differenze retributive (superminimo, scatti di anzianità, premio di rendimento: incentivo individuale e in maniera fissa, premio individuale: incentivo individuale in misura del 15%) conseguenti al riconoscimento in sede giudiziale (sentenza del Tribunale di Napoli n. 1008 del 2004) dello svolgimento di mansioni superiori di funzionario di IV livello di cui all’ex c.c.n.l. impiegati ed ausiliari delle Agenzie di credito e finanziarie, sottolineando – con riguardo alle poste economiche pretese e non riconosciute – la mancata produzione sia del contratto di assunzione sia di diversi contratti collettivi rilevanti nel caso di specie nonchè correttamente effettuata la perizia contabile espletata in primo grado;

2. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore affidandosi a quattro motivi e la società resiste con controricorso;

3. con memoria depositata il 25 novembre 2019 è stato comunicato il decesso del C. e l’intervenuta transazione tra le eredi dello stesso e la società.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con tutti e quattro i motivi di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 425 c.p.c., comma 4 e art. 437 c.p.c., comma 2, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale erroneamente ritenuto di non esercitare il potere officioso per l’acquisizione sia della lettera di assunzione del lavoratore sia dei contratti collettivi di lavoro, anche integrativi, da applicare nel caso di specie (c.c.n.l. 23.11.1990, 19.12.1994, 11.7.1999 nonchè contratti integrativi 21.6.1989 e 15.2.1990 e c.c.n.l. dirigenti-credito 27.10.1987) nonchè di trascurare il contenuto delle buste paga prodotte, la mancata risposta, da parte del consulente tecnico d’ufficio, al prospetto fornito dal lavoratore in ordine agli scatti di anzianità, il “fulcro” della censura sollevata in materia di incentivo individuale e in maniera fissa, e di aver travisato il senso di quanto affermato dal perito a pagina 7 della perizia in relazione all’incentivo individuale del 15%, e fornendo – in conclusione – una motivazione apparente;

2. preliminarmente deve rilevarsi l’irritualità della “rinuncia agli atti e all’azione” formulata in 25 novembre 2019 dall’avv. Raffaela Colamarino e dalla sig.ra Q.R. “in qualità di uniche eredi dell’ing. C.B.” e sottoscritta per accettazione, in nome della società Intek Group s.p.a., dall’avv. Imma Pisani, posto che le suddette eredi non possono considerarsi parti del presente giudizio (non avendo depositato alcun atto avente forma simile ad un ricorso nè risultando essere stato conferito mandato ad litem ad un procuratore) e l’accettazione dell’atto di rinuncia stragiudiziale è stata effettuata da procuratore diverso da coloro che hanno ricevuto l’incarico per il presente grado di giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4233 del 2007, 7441 del 2011). Non ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., il collegio deve procedere all’esame del ricorso.

3. i motivi sono inammissibili per plurime ragioni;

4. preliminarmente va rilevato che, nel caso di specie, opera la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme”: l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, con la conseguenza che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme;

5. quando la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale sia stata confermata dalla Corte d’appello, com’è nel caso, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014), ciò che nel caso non è stato fatto;

6. il ricorso è, inoltre, inammissibile perchè il ricorrente richiama formalmente e promiscuamente le censure contenute sia nel n. 3) che nel n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ma, secondo questa Corte, tale modalità di formulazione risulta non rispettosa del canone della specificità del motivo allorquando – come nella specie nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010, Cass. n. 20355 del 2008, Cass. n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013).

7. le censure sono, inoltre, prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle buste paga, del contratto di assunzione, della perizia espletata dal consulente tecnico d’ufficio (riportata solamente con riguardo ad un periodo di due righe nel quarto motivo), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011);

8. in particolare, a fronte del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, nè in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse” (cfr. da ultimo Cass. n. 23652 del 2016, Cass. n. 7694 del 2018), il ricorrente non ha trascritto la parte del ricorso introduttivo del giudizio ove era stato allegato il contratto di assunzione e riprodotto il patto di non riassorbibilità del superminimo;

9. la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è, poi, ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (paradigma non invocato nel caso di specie), ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vizio nel caso di specie precluso in ragione della pronuncia “doppia conforme”); ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

10. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA