Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2241 del 03/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2241 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Sentenza
Motivazione x
relationem.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
VECCHIONE NICOLA residente a Gragnano, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Giuseppe Di Palma, elettivamente domiciliato
in Roma, Via Baldo Degli Ubaldi, 330 presso lo studio
dell’Avv. Maria Assunta Iasevoli, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.157/44/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli
Sezione n.
13.05.2010, depositata il 17 giugno 2010;
44,
in data
Data pubblicazione: 03/02/2014
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22420/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.157/44/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli
Sezione n.44, il 13.05. 2010 e DEPOSITATA il
17.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato quella di
primo grado, che aveva annullato l’accertamento,
relativo al maggior reddito, ai fini IRPEF per l’anno
2002, sulla base di diversa sentenza favorevole,
ottenuta per il precedente anno 2001.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, sia
per vizi di violazione di legge sia pure di
motivazione.
2) L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
3)1 giudici di merito hanno ritenuto illegittimo
l’avviso di accertamento relativo all’anno 2002, nella
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
considerazione che la medesima CTR, con precedente
decisione,
aveva
respinto
l’appello,
proposto
dall’Agenzia, avverso la sentenza della CTP, che aveva
confermato “il dichiarato relativamente alle rimanenze
4) Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano
essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi
desumibili da pregresse pronunce.
4 bis – Costituisce ius receptum che ” la motivazione
di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è
legittima quando il giudice, riportando il contenuto
della decisione evocata, non si limiti a richiamarla
genericamente ma la faccia propria con autonoma e
critica valutazione” (Cass. n.1539/2003; n.6233/2003;
n.2196/2003; n.11677/2002) ed, altresì, che è
configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
n.1756/2006, n.2067/1998).
Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e
condivisi principi, in quanto le espressioni utilizzate
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finali dell’anno 2001”.
risultano assolutamente generiche, d’altronde, non
vengono indicati i concreti elementi utilizzati
nell’iter decisionale e, peraltro, il richiamo alla
decisione resa in altro giudizio, è operato in modo
ancora passata in giudicato, per non essere ancora
decorso il termine per ricorrere.
4 ter – Per consolidato orientamento giurisprudenziale,
si ritiene, pure, che la sospensione necessaria del
processo ex art. 295 cod. proc. civ. si applica anche
al processo tributario e ricorre qualora risultino
davanti
pendenti
a
giudici
diversi procedimenti
legati tra loro da un rapporto di pregiudizialita’ tale
che
la
definizione
dell’uno
costituisce
–
giuridico
indispensabile presupposto logico
nel
dell’altro,
dell’antecedente
giudicato,
che
l’accertamento
postulato
con effetto di
senso
venga
in modo che
possa
astrattamente
configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati.
Nel
caso
in
specie,
il
Giudice
di
appello,
riconoscendo, peraltro senza adeguatamente motivare,
effetti decisivi alla sentenza della CTR, confermativa
di quella di primo grado, ma non definitiva, che aveva
annullato l’accertamento relativo al precedente anno
2001 e non disponendo la sospensione del giudizio, in
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acritico, senza considerare che la stessa non era
attesa della definizione del reddito del contribuente
per detta annualità, sembra essersi discostato dal
citato orientamento giurisprudenziale.
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso,
nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei sensi e limiti indicati, cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
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possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
idente
Il P