Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22409 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1057 – 2007 proposto da:

R.M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARINO PAOLA con studio in 44121 Ferrara, Via

Voltapaletto 34, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

F.A., (OMISSIS), F.E.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO

23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPILI ALBERTO MARIO

con procura speciale del dott. Donati Roberto Notaio in Ferrara, del

18/05/2007, rep. n. 62303, giusta delega in atti;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1142/2006 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

il 18/09/2006; R.G.N. 1427/2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

Udito l’Avvocato GUIDO POTTINO per delega Avvocato PAOLA MARINO;

Udito l’Avvocato PIERGIORGIO VILLA;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004 il giudice di pace di Ferrara, pronunciando sulle domande risarcitorie relative ai danni riportati da E. ed F. A. e da R.M.G., rispettivamente conducente e proprietario di un ciclomotore e conducente/proprietaria di una bicicletta, a seguito dello scontro tra i due mezzi, ravvisò il paritetico apporto causale di ciascun conducente in ordine al sinistro verificatosi.

2. Con sentenza n. 1142, pubblicata il 18.9.2006, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Ferrara che, in parziale accoglimento dell’appello dei F., ha invece determinato nell’80% l’apporto causale colposo della R., adottando le conseguenti statuizioni di condanna.

3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la R., affidandosi tre motivi illustrati anche da memoria.

Gli intimati hanno nominato un difensore in vista della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2. Col primo motivo la sentenza è censurata per ultrapetizione, per aver determinato nella percentuale dell’80% l’apporto causale della R., dei quali gli appellanti avevano chiesto l’affermazione della responsabilità esclusiva.

Il motivo è manifestamente infondato, giacchè non si verte in ipotesi di ultrapetizione ma di accoglimento solo parziale della domanda.

3. Il secondo motivo – col quale è dedotto ogni tipo di vizio della motivazione su fatto decisivo – è inammissibile, in quanto assolutamente non integra il momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, l’affermazione seguente:

“nel contesto probatorio raccolto dal primo Giudice e sopra illustrato non è dato sapere come il secondo Giudice abbia potuto ritenere prevalente la responsabilità della R. avendo egli omesso ogni motivazione in proposito”.

4. Col terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per avere il giudice di secondo grado “fondato il proprio convincimento non su prove, bensì sulla maggiore verosimiglianza di un dichiarazione resa dalla sig.ra R. piuttosto che un’altra” e senza che dalla R. fosse stata data alcun prova liberatoria.

Il motivo è inammissibile per non pertinenza del quesito di diritto, col quale si domanda se sia applicabile l’art. 2054 c.c., comma 2, sulla responsabilità paritetica dei conducenti quando difetti altra prova, che invece era stata secondo il tribunale acquisita.

Non sussiste, dunque, il presupposto in fatto del formulato quesito di diritto, che non si attaglia al caso di specie.

5. Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza, avendo il difensore degli intimati partecipato alla discussione orale.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200, di cui 1000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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