Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22409 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7173-2013 proposto da:

XX , già SRL (P.I. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO GOBBI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO di TORINO, – UTG – (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4956/2012, emessa il 12/06/2012, del TRIBUNALE

di TORINO, depositata il 16/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) In relazione a violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 contestata all’odierna ricorrente, il Prefetto di Torino dichiarava inammissibile il ricorso amministrativo pervenutogli e emetteva ordinanza ingiunzione a carico della D.P. e V. associati srl.

La società proponeva opposizione davanti al giudice di pace, negando che, come ritenuto dal Prefetto, sarebbe stato necessario indicare i dati anagrafici del legale rappresentante.

Il giudice di primo grado L’11 ottobre 2010 respingeva l’opposizione, ma riduceva la sanzione irrogata.

D.P. e V. associati srl ha proposto appello, che è stato respinto dal tribunale con sentenza16 luglio 2012.

Il tribunale ha rilevato che parte appellante si è limitata a chiedere l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità resa dal Prefetto. Ha pertanto rilevato l’inutilità di tale richiesta e l’inammissibilità del ricorso, atteso che l’autorità giudiziaria non si può sostituire a quella amministrativa e che non erano state svolte “conclusioni nel merito dell’impugnazione”.

Con due motivi di ricorso, illustrati da memoria, la società opponente ha chiesto la cassazione della sentenza di appello.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, è stata comunicata proposta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

2) Nei motivi di ricorso e in memoria parte ricorrente continua a soffermarsi sulla asserita illegittimità del provvedimento prefettizio nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo.

Con il primo motivo la società sostiene che il prefetto non aveva dato atto di aver ritenuto fondato l’accertamento sicchè il provvedimento non costituiva l’ordinanza motivata di cui all’art. 204, comma 1.

Ne desume che l’annullamento del provvedimento prefettizio di inammissibilità avrebbe comportato la “mancata adozione” dell’ordinanza ex art. 204 e che perdurava il proprio interesse, negato dal tribunale, all’annullamento.

Con il secondo motivo lamenta che i giudici di merito, incorrendo in ultrapetizione, avrebbero affermato che il prefetto aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 203 perchè redatto dall’ing. P. in proprio e non nella qualità di legale rappresentante.

2.1) Le censure sono manifestamente infondate.

Va chiarito che l’esame del provvedimento prefettizio cui il ricorso fa riferimento, riscontrabile per la verifica della veridicità degli assunti posti a base dello stesso, smentisce le premesse da cui muove il ricorrente (cfr soprattutto pag. 8 ricorso).

Il Prefetto di Torino ha infatti reso una normale ordinanza ingiunzione ex art. 204, emessa ai sensi del “nuovo codice della strada”, con provvedimento che fa riferimento al verbale di accertamento della polizia municipale di Grugliasco, esamina gli atti di “contestazione e notificazione”, rileva l’inutile decorso dei termini per il pagamento in misura ridotta e contiene inequivocabilmente l’ordine di pagamento della sanzione per l’infrazione descritta nella parte motiva e l’ingiunzione di versamento con tutte le indicazioni di rito.

La premessa motivazionale dell’ordinanza ingiunzione non ha affrontato le ragioni di merito esposte dall’opponente nel ricorso al prefetto, perchè ha ritenuto, dichiarandolo espressamente, tale ricorso inammissibile, in quanto presentato da “una ditta” che avrebbe dovuto agire tramite il legale rappresentante chiaramente identificato nel ricorso stesso.

3) Una volta adottata l’ordinanza ingiunzione, era questo, secondo quanto correttamente ritenuto dal tribunale, l’unico atto impugnabile.

Contro di essa potevano e dovevano essere rivolte in sede di opposizione al giudice di pace tutte le doglianze volte a impugnare la sanzione irrogata.

Le ragioni del mancato esame di esse da parte del Prefetto, indipendentemente dalla motivazione da esso adottata (ritenuta inammissibilità del ricorso all’amministrazione; infondatezza delle doglianze, etc.) restano irrilevanti, perchè tutto confluisce nell’ordinanza ingiunzione. Perfino in caso di motivazione del tutto omessa da parte del Prefetto, è al merito della ordinanza ingiunzione che occorre rivolgere le censure in sede giurisdizionale.

Tutto ciò è stato spiegato dalle Sezioni Unite con sentenza (n. 1786 del 28/01/2010) così massimata: “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.”(Conf Cass. 17799/14).

3.1) Ineccepibilmente il tribunale di Torino ha quindi rilevato la carenza di interesse della società appellante ad accanirsi contro i motivi per i quali l’autorità amministrativa aveva ritenuto inammissibile il ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell’art. 204 C.d.S..

Una volta adottato il provvedimento prefettizio, può infatti sorgere solo un giudizio di opposizione sul rapporto, che mira al merito della pretesa sanzionatoria, restando irrilevante la pronuncia del Prefetto, la quale può essere confermata o smentita dall’autorità giurisdizionale alla luce delle ragioni di opposizione sulla legittimità della sanzione che in sede giurisdizionale possono essere fatte pienamente valere.

Invano anche il controricorso ha illustrato in sintesi questa tesi, circa la necessità di impugnare il contenuto del verbale recepito nell’ordinanza prefettizia.

Parte ricorrente insiste, anche in memoria la discutere di pretesa abnormità della parte di provvedimento in cui il Prefetto reputa inammissibile il suo ricorso amministrativo e a prospettare vanamente che in tal modo i Prefetti sarebbe liberi “di non decidere i ricorsi loro diretti”.

Il ricorso giurisdizionale è stato istituito proprio a questo fine: per consentire il vaglio giurisdizionale della fondatezza della pretesa sanzionatoria esposta nelle ordinanze ingiunzioni.

Discende da quanto esposto il rigetto di ogni profilo del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione al Prefetto UTG di Torino delle spese di lite liquidate in Euro 500 per compenso, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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