Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22409 del 22/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 22409 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 28776-2010 proposto da:
AGENZIA

DEL

TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2276

ELEFANTE ERMINIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 163/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 14/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 22/10/2014

udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
A seguito di variazione di classamento di
un’unità immobiliare sita in Napoli, ex art. 3

Erminia proponeva tempestivo ricorso davanti
alla Commissione Tributaria provinciale di
Napoli lamentando l’eccessivo valore e
l’incongruità della rendita catastale attribuita
all’immobile dall’Agenzia del Territorio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli
accoglieva il ricorso con sentenza confermata,
su appello dell’Ufficio, dalla Commissione
Tributaria Regionale della Campania.
I giudici di appello ritenevano che l’Ufficio
non avesse motivato correttamente la variazione
di classamento né indicato i dati raccolti e gli
elementi posti a base dell’avviso di variazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Campania ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia del Territorio con due
motivi. La contribuente non ha spiegato difese.

1

comma 58 legge 662/96, la proprietaria Elefante

t

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia del Territorio lamenta violazione di

coma l DPR 1142/1949, art. l comma 2 D.M.
701/1994; art. 4 comma 21 D.L. 853/1984; art. 11
comma l D.L. 70/88 convertito in legge 154/188
in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, in
quanto il giudice di appello ha ritenuto
illegittimo l’accertamento dell’Ufficio perchè
non preceduto da sopralluogo nell’unità
immobiliare sebbene inesistente l’obbligo per
l’Ufficio di effettuare un sopralluogo.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia del Territorio lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art. 7 della
legge 212/2000 in riferimento all’art. 360 comma
l n.3 cpc, e dei principi afferenti la

legge e falsa applicazione degli articoli 11

motivazione degli atti catastali in riferimento
all’art. 360 primo comma nr. 3 cpc in quanto il
giudice di appello ha ritenuto l’atto di
variazione di classamento illegittimo per
assoluta

carenza

l’accertamento

di

motivazione,

dell’Ufficio

essendo

fondato

su

2

e

motivazioni

insoddisfacenti e non circostanziate mentre, al
contrario,
l’Ufficio

secondo
aveva

la

ricorrente

esplicitato

Agenzia,

nell’atto

di

variazione di classamento gli elementi posti a
base del raffronto

e della valutazione

sintetico-comparativa in applicazione delle
norme e dei principi in materia di motivazione
degli atti catastali.
I due motivi proposti possono essere trattati
congiuntamente perché connessi ed il ricorso
deve essere respinto in quanto infondato.
Infatti i giudici di merito, pur ritenendo
erroneamente

la

obbligatorietà

da

parte

dell’Ufficio di effettuare un sopralluogo
nell’immobile oggetto di riclassamento, hanno
tuttavia adeguatamente motivato in ordine alla
carenza di motivazione dell’atto di variazione
di classamento, indicando gli elementi che non
erano stati esplicitati nell’avviso di
variazione e cioè i dati e le caratteristiche
tipologiche costruttive dell’unità immobiliare
che giustificavano la detta variazione in
relazione ad altri immobili similari ricadenti
nella stessa zona ed aventi analoghe
caratteristiche tipologiche.
3

generiche

A

tal

riguardo

questa Corte ha

più volte precisato in fattispecie analoghe che
in tema di revisione del classamento catastale
di immobili urbani, la motivazione non può, in
conformità all’art. 3, comma 58, della legge 23

l’indicazione della consistenza, della categoria
e della classe attribuita dall’agenzia del
territorio, ma deve specificare, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale
presupposto il non aggiornamento del
classamento ovvero la palese incongruità
rispetto a fabbricati similari – la modifica
debba essere associata e laddove si tratti della
constatata manifesta incongruenza tra il
precedente classamento dell’unità immobiliare e
il classamento di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe, l’atto impositivo
dovrà recare la specifica individuazione di tali

dicembre 1996, n. 662, limitarsi a contenere

fabbricati, del loro classamento e delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero
similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento, così rispondendo alla funzione di
delimitare l’ambito delle ragioni deducibili
dall’ufficio nella successiva fase contenziosa,

4

9A

nella

quale

il

contribuente,

nell’esercizio del proprio diritto di difesa,
può chiedere la verifica dell’effettiva
correttezza della riclassificazione (in questo
senso ex multis Cass. n. 22313-10 e n. 1937-12;

n. 17122-12; n. 19820-12;n. 19949-12; 5784,
10489 e 21532 del 2013).
In tal senso poi, per la necessaria maggiore
specificità

della

motivazione

quanto

alla

causale della revisione operata, è stato
ribadito (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19820 del
13/11/2012) “In tema di estimo catastale, la
motivazione del provvedimento di riclassamento
di un immobile già munito di rendita catastale
deve esplicitare se il nuovo classamento sia
adottato, ai sensi del comma 336 dell’art. l
della legge 30 dicembre 2004, n.311, in ragione
di trasformazioni edilizie subite dall’unità
immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica
indicazione di tali trasformazioni; oppure se
questo sia stato adottato, ai sensi del coma
335 del medesimo art.1, nell’ambito di una
revisione dei parametri catastali della
microzona

in

l’immobile

cui

è

situato,

giustificata dal significativo scostamento del
5

v. Cass. n. 9629-12; n. 11370-12; n. 13174-12;

rapporto tra valore

di

mercato

e

valore catastale di questa rispetto all’analogo
rapporto nell’insieme delle microzone comunali,
deve recare la specifica menzione dei suddetti
rapporti e del relativo scostamento; infine, se

del comma 58 dell’art.3 della legge 23 dicembre
1996, n.662, in ragione della constatata
manifesta
classamento

incongruenza
dell’unità

classamento di

tra

il

precedente

immobiliare

fabbricati

similari

e

il

aventi

caratteristiche analoghe, deve indicare la
specifica individuazione di tali fabbricati, del
loro classamento e delle caratteristiche
analoghe che li renderebbero similari all’unità
immobiliare oggetto di riclassamento: non può,
pertanto, ritenersi sufficiente la mera
indicazione della consistenza, della categoria e
della classe attribuita dall’Ufficio e
l’eventuale connesso difetto di motivazione
costituisce ragione autonoma sufficiente a
sorreggere la successiva pronunzia di
annullamento.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
6

l’atto in questione sia stato emesso ai sensi

*
Respinge il ricorso proposto. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

V sezione civile il 18/6/2014

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