Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22409 del 22/10/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22409 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 28776-2010 proposto da:
AGENZIA
DEL
TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI
12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2014
2276
ELEFANTE ERMINIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 163/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 14/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 22/10/2014
udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
A seguito di variazione di classamento di
un’unità immobiliare sita in Napoli, ex art. 3
Erminia proponeva tempestivo ricorso davanti
alla Commissione Tributaria provinciale di
Napoli lamentando l’eccessivo valore e
l’incongruità della rendita catastale attribuita
all’immobile dall’Agenzia del Territorio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli
accoglieva il ricorso con sentenza confermata,
su appello dell’Ufficio, dalla Commissione
Tributaria Regionale della Campania.
I giudici di appello ritenevano che l’Ufficio
non avesse motivato correttamente la variazione
di classamento né indicato i dati raccolti e gli
elementi posti a base dell’avviso di variazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Campania ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia del Territorio con due
motivi. La contribuente non ha spiegato difese.
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comma 58 legge 662/96, la proprietaria Elefante
t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia del Territorio lamenta violazione di
coma l DPR 1142/1949, art. l comma 2 D.M.
701/1994; art. 4 comma 21 D.L. 853/1984; art. 11
comma l D.L. 70/88 convertito in legge 154/188
in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, in
quanto il giudice di appello ha ritenuto
illegittimo l’accertamento dell’Ufficio perchè
non preceduto da sopralluogo nell’unità
immobiliare sebbene inesistente l’obbligo per
l’Ufficio di effettuare un sopralluogo.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia del Territorio lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art. 7 della
legge 212/2000 in riferimento all’art. 360 comma
l n.3 cpc, e dei principi afferenti la
legge e falsa applicazione degli articoli 11
motivazione degli atti catastali in riferimento
all’art. 360 primo comma nr. 3 cpc in quanto il
giudice di appello ha ritenuto l’atto di
variazione di classamento illegittimo per
assoluta
carenza
l’accertamento
di
motivazione,
dell’Ufficio
essendo
fondato
su
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e
motivazioni
insoddisfacenti e non circostanziate mentre, al
contrario,
l’Ufficio
secondo
aveva
la
ricorrente
esplicitato
Agenzia,
nell’atto
di
variazione di classamento gli elementi posti a
base del raffronto
e della valutazione
sintetico-comparativa in applicazione delle
norme e dei principi in materia di motivazione
degli atti catastali.
I due motivi proposti possono essere trattati
congiuntamente perché connessi ed il ricorso
deve essere respinto in quanto infondato.
Infatti i giudici di merito, pur ritenendo
erroneamente
la
obbligatorietà
da
parte
dell’Ufficio di effettuare un sopralluogo
nell’immobile oggetto di riclassamento, hanno
tuttavia adeguatamente motivato in ordine alla
carenza di motivazione dell’atto di variazione
di classamento, indicando gli elementi che non
erano stati esplicitati nell’avviso di
variazione e cioè i dati e le caratteristiche
tipologiche costruttive dell’unità immobiliare
che giustificavano la detta variazione in
relazione ad altri immobili similari ricadenti
nella stessa zona ed aventi analoghe
caratteristiche tipologiche.
3
•
generiche
A
tal
riguardo
questa Corte ha
più volte precisato in fattispecie analoghe che
in tema di revisione del classamento catastale
di immobili urbani, la motivazione non può, in
conformità all’art. 3, comma 58, della legge 23
l’indicazione della consistenza, della categoria
e della classe attribuita dall’agenzia del
territorio, ma deve specificare, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale
presupposto il non aggiornamento del
classamento ovvero la palese incongruità
rispetto a fabbricati similari – la modifica
debba essere associata e laddove si tratti della
constatata manifesta incongruenza tra il
precedente classamento dell’unità immobiliare e
il classamento di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe, l’atto impositivo
dovrà recare la specifica individuazione di tali
dicembre 1996, n. 662, limitarsi a contenere
fabbricati, del loro classamento e delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero
similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento, così rispondendo alla funzione di
delimitare l’ambito delle ragioni deducibili
dall’ufficio nella successiva fase contenziosa,
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9A
nella
quale
il
contribuente,
nell’esercizio del proprio diritto di difesa,
può chiedere la verifica dell’effettiva
correttezza della riclassificazione (in questo
senso ex multis Cass. n. 22313-10 e n. 1937-12;
n. 17122-12; n. 19820-12;n. 19949-12; 5784,
10489 e 21532 del 2013).
In tal senso poi, per la necessaria maggiore
specificità
della
motivazione
quanto
alla
causale della revisione operata, è stato
ribadito (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19820 del
13/11/2012) “In tema di estimo catastale, la
motivazione del provvedimento di riclassamento
di un immobile già munito di rendita catastale
deve esplicitare se il nuovo classamento sia
adottato, ai sensi del comma 336 dell’art. l
della legge 30 dicembre 2004, n.311, in ragione
di trasformazioni edilizie subite dall’unità
immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica
indicazione di tali trasformazioni; oppure se
questo sia stato adottato, ai sensi del coma
335 del medesimo art.1, nell’ambito di una
revisione dei parametri catastali della
microzona
in
l’immobile
cui
è
situato,
giustificata dal significativo scostamento del
5
v. Cass. n. 9629-12; n. 11370-12; n. 13174-12;
rapporto tra valore
di
mercato
e
valore catastale di questa rispetto all’analogo
rapporto nell’insieme delle microzone comunali,
deve recare la specifica menzione dei suddetti
rapporti e del relativo scostamento; infine, se
del comma 58 dell’art.3 della legge 23 dicembre
1996, n.662, in ragione della constatata
manifesta
classamento
incongruenza
dell’unità
classamento di
tra
il
precedente
immobiliare
fabbricati
similari
e
il
aventi
caratteristiche analoghe, deve indicare la
specifica individuazione di tali fabbricati, del
loro classamento e delle caratteristiche
analoghe che li renderebbero similari all’unità
immobiliare oggetto di riclassamento: non può,
pertanto, ritenersi sufficiente la mera
indicazione della consistenza, della categoria e
della classe attribuita dall’Ufficio e
l’eventuale connesso difetto di motivazione
costituisce ragione autonoma sufficiente a
sorreggere la successiva pronunzia di
annullamento.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
6
l’atto in questione sia stato emesso ai sensi
*
Respinge il ricorso proposto. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/6/2014