Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22409 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. II, 15/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20052-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.O., ALIAS M.O.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Bologna, con decreto pubblicato il 7 gennaio 2019, respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale. Il Tribunale accoglieva, invece, la domanda di protezione umanitaria.

Il ministero dell’interno proponeva appello e la Corte d’Appello rigettava il gravame e confermava la statuizione del primo giudice.

2. La Corte d’Appello confermava il giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente circa la persecuzione da lui subita a causa della sua militanza nel partito politico (OMISSIS) e alla coerenza del racconto con le fonti di conoscenza sulla situazione del (OMISSIS).

Sulla base di tale presupposto riteneva sussistente la condizione di vulnerabilità del richiedente vista la sua storia personale e la situazione del paese di provenienza.

3. Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.

4. A.O. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo il ricorrente non sussisterebbero i presupposti che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria richiesta dal richiedente. Egli infatti non rischierebbe in alcun modo, tornando del proprio paese di origine, di subire un vulnus tale da giustificare la protezione dal momento che le ragioni meramente familiari che hanno determinato l’abbandono dal paese di provenienza non giustificano il suddetto riconoscimento. La corte d’appello avrebbe omesso di accertare la sussistenza di esigenze umanitarie specificamente riferibili alla persona dell’appellante.

1.1 Il motivo è infondato.

Il Ministero ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha come presupposto la persecuzione subita dal richiedente asilo a causa della sua militanza politica nel partito di opposizione denominato (OMISSIS).

Nel ricorso, infatti, si fa riferimento solamente alla insussistenza delle condizioni e dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in riferimento alla situazione familiare del richiedente. Peraltro, il ricorrente non censura neanche la valutazione di credibilità del racconto formulata tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte d’Appello. Infine, non viene posta in discussione neanche l’affermata situazione di instabilità politica connotata da violenze ed intimidazioni nei confronti dell’opposizione politica da parte del potere statale.

Il giudizio di attendibilità del racconto e la valutazione sulla situazione del paese di provenienza, pertanto, non essendo state oggetto di contestazione sono passate in giudicato, sicchè la persecuzione politica subita dalla ricorrente è certamente idonea a costituire presupposto fondante il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. In conclusione il ricorso è infondato.

3. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara infondato il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

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