Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22409 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 05/08/2021), n.22409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17854/2020 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Ibrahim Khalil

Diarra, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4233/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4233/2019 depositata il 7-10-2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da C.A., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dalla (OMISSIS) per timore di essere ucciso dai familiari di una ragazza minorenne con cui aveva intrattenuto una relazione e che, rimasta incinta, aveva abortito, nonché per timore di essere incriminato per procurato aborto. La Corte territoriale, nel condividere il giudizio di inattendibilità della vicenda personale narrata dal richiedente espresso dal Tribunale, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avuto anche riguardo alla situazione della (OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, “asserita omessa allegazione di elemento idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio” e con il secondo motivo “asserita omessa allegazione di elementi di vulnerabilità e omessa valutazione di un fatto decisivo per la causa”. Lamenta che la Corte di merito non abbia preso in considerazione la possibilità di un mutamento futuro della disciplina penale in tema di aborto nel suo Paese, non necessitando tale considerazione di allegazione da parte del richiedente. Lamenta la violazione da parte della Corte d’appello delle regole istruttorie nel vagliare la credibilità delle dichiarazioni da egli rese, con cui era stata descritta una concreta situazione di pericolo, e deduce che non è stato preso in considerazione il mandato di cattura prodotto. Richiama sentenze di merito con cui era stata concessa la protezione umanitaria a cittadini della (OMISSIS) a causa della situazione di instabilità del Paese.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione vertendo entrambi sulla protezione umanitaria, sono inammissibili.

2.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, questa Corte ha chiarito che nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (Cass. n. 28780/2020).

Il ricorrente non ha assolto gli oneri suddetti, atteso che le censure si risolvono in una critica generica e non si confrontano compiutamente con il decisum. Il ricorrente si duole, infatti, del giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata senza formulare argomentazioni specifiche a supporto, né svolgendo idonea confutazione del percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a dedurre, da un lato, l'”auspicabile” futura depenalizzazione dell’aborto nel suo Paese, e dall’altro a richiamare una serie di pronunce di merito da cui dovrebbe desumersi la situazione di “forti tensioni socio-politiche” in (OMISSIS).

Inoltre il ricorrente si duole della “mancata considerazione” del mandato di cattura per procurato aborto che assume emesso nei suoi confronti e prodotto nel fascicolo di parte di primo grado (documento non indicato tra quelli allegati al ricorso per cassazione; cfr. indice atti alle pagine 5 e 6 del ricorso), da cui risulterebbe confermata “la veridicità dell’ordine di convocazione in commissariato” (cfr. pag. n. 4 ricorso). Poiché detto documento non è menzionato nella sentenza impugnata, era onere del ricorrente riprodurlo nel ricorso oppure descriverne in dettaglio il contenuto, oltre che precisare con esattezza le modalità di produzione in appello e la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, nonché la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. Sez. U, n. 34469/2019). Neppure detto onere risulta assolto nella specie e la doglianza, sotto tale profilo, difetta anche di autosufficienza.

La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

3. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

 

 

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