Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22409 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 04/11/2016), n.22409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16272-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MERIDIANA IMMOBILIARE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI con procura

speciale notarile del Not. Dr. M.L. in SASSARI rep. n.

230089 del 16/07/2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

della SARDEGNA depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato COGLITORE per delega

dell’Avvocato MANZI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna (n. 38/8/09 dep. 21/4/2009), che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Il contenzioso ha origine dall’impugnazione da parte della Meridiana Immobiliare srl, dell’avviso di accertamento induttivo (ai fini dell’Irpeg e dell’Ilor, per l’anno 1996), notificato a seguito di processo verbale della Guardia di finanza (per i periodi d’imposta dal 1996 al 2000), che, in base alla verifica di due conti correnti bancari intestati alla società, rilevava movimenti bancari non registrati in contabilità e conseguentemente ripresi a tassazione come ricavi occulti. Tali operazioni venivano giustificate dalla contribuente, come erroneamente effettuate, in quanto riconducibili ad altra società (Casa del gelato snc), avente analoga compagine sociale.

La CTR in particolare, sulla base della commistione nella gestione delle movimentazioni bancarie tra la Meridiana Immobiliare srl e la Casa del gelato snc, stante l’analoga compagine sociale; preso atto dell’avvenuto accertamento con adesione per altra annualità d’imposta (1998), ha ritenuto illegittimo l’accertamento. Ciò: a) sia in considerazione dell’ingiustificato ricorso all’accertamento induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1), in assenza di prova da parte dell’Ufficio della inattendibilità della contabilità e di prova positiva della corrispondenza dei conti correnti alla realtà dell’imputazione (anche con riferimento alla perizia di parte dalla quale risultava che le somme confluite sui conti correnti non avevano natura di ricavi e non erano rilevanti ai fini della determinazione di materia imponibile); b) sia perchè l’avviso di accertamento non aveva tenuto conto dell’incidenza dei maggiori costi rispetto ai maggiori ricavi accertati.

Meridiana immobiliare srl si costituisce con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno prioritariamente esaminati, per ragioni logiche, il secondo e il terzo motivo del ricorso.

2. Col secondo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5,), per avere la CTR ritenuto insufficiente il fondamento indiziario fornito al fine dell’accertamento induttivo (espressamente autorizzato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2) e negato valore presuntivo ai movimenti bancari, con conseguente inversione dell’onere della prova. Deduce l’inammissibilità come prova dell’accertamento con adesione, in quanto inerente ad altra e diversa annualità.

3. Rilevato preliminarmente che, diversamente da quanto prospettato dalla controricorrente, le doglianze dell’Agenzia (debitamente sintetizzate nell’ottica di cui all’art. 366 bis c.p.c.), risultano rispondenti al canone dell’autosufficienza in rapporto ai vizi denunziati, specificamente evidenziando i profili della motivazione ritenuti insoddisfacenti, il motivo è fondato e va accolto.

4. Questa Corte, in materia, ha già avuto modo di affermare che in tema d’imposte sui redditi d’impresa, l’accertamento in rettifica della dichiarazione del contribuente disposta dall’ufficio finanziario può legittimamente fondarsi su elementi indiziari (cfr. Cass. n. 680 del 16/01/2015; n. 3590 del 13/02/2009, n. 18943 del 2010).

Con specifico riferimento ai movimenti bancari, ha errato la CTR nel ritenere che essi non avessero valore presuntivo, potendo “essere originati dal concorso finanziario di parenti, disponibilità di risorse accantonate nel tempo, cambio di assegni fuori piazza a parenti, amici o clienti, spostamenti di somme da una banca all’altra, incasso di crediti o restituzione di denaro dato a prestito: tutti elementi distinti dai ricavi”.

Grava di converso sulla società l’onere di dare la prova non solo dei pagamenti effettuati mediante i prelevamenti dal conto corrente, ma anche l’onere di dedurre e provare da quali operazioni i prelevamenti in questione traessero la loro provvista e che tali operazioni erano state contabilizzate. Senza tale prova ciascun prelievo e ciascun versamento doveva presumersi corrispondere ad un ricavo o implicare un ricavo non contabilizzato (Cass. n. 14045 del 20/06/2014). Nè può avere rilevanza, stante l’autonomia di ciascuna annualità d’imposta, il rilievo – erroneamente attribuito dalla CTR all’accertamento con adesione raggiunto dalla società per altra e diversa annualità, ininfluente nella fattispecie, essendo diverse le operazioni e i movimenti bancari riferibili all’anno d’imposta in contestazione.

5. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, e dell’art. 2730 e art. 2709 c.c. per insufficiente motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5), per non avere la CTR deciso sulle censure proposte in appello in relazione alla perizia di parte, laddove ha ritenuto che le somme movimentate non fossero ricavi e non rilevassero come imponibile.

Viene proposto quesito a conclusione del motivo.

Anche questo motivo è fondato.

La doglianza dell’Agenzia delle entrate contenuta nei motivi di appello, come riportati in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza è analitica e congruamente articolata circa l’assenza di coerenza fra i corrispettivi incassati dalla Casa del gelato snc, nettamente inferiori rispetto ai versamenti sul conto corrente effettuati dalla Meridiana srl, e la conseguente inattendibilità della perizia di parte, anche con riferimento ai prelevamenti effettuati dalla Casa del Gelato snc per pagamento di stipendi a soggetti che non risultavano dipendenti, in base al libro paga e al libro matricola della società. A fronte di ciò la CTR si è limitata a confermare l’annullamento dell’accertamento con motivazione del tutto generica, oltre che parzialmente dubitativa (laddove ha affermato che “il contribuente… è riuscito a ricostruire quasi interamente le operazioni compiute nell’anno 1997”). Nella specie si è in presenza di una prova atipica (perizia tecnica stragiudiziale di parte) che il Giudice di merito bene può utilizzare ai fini della decisione della causa, purchè fornisca adeguata motivazione, nella specie del tutto mancante, di tale sua valutazione (cfr. Cass. n. 26550 del 2011; n. 12411 del 2001).

6. L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Precisamente: a) del primo motivo, col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), non avendo la parte sollevato alcuna censura sulla mancata considerazione dei maggiori costi in relazione ai maggiori ricavi accertati; b) del quarto motivo, col quale si deduce violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), per non avere la sentenza impugnata motivato sul valore dato alla perizia sulle somme confluite sui conti correnti (che non avrebbero natura di ricavi e non rileverebbero ai fini della determinazione della materia imponibile) trascurando poi l’ammissione, contenuta nella stessa perizia, della persistenza di movimenti ingiustificati.

7. Pertanto l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso; assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sardegna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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