Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22408 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 934-2007 proposto da:

F.F., (OMISSIS), D.L.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

GOZZADINI 30/, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che

li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI DE CALVI 6, presso lo studio dell’avvocato

TOMBOLINI ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

G.A., TORO ASSIC SPA, IST VIGILANZA CITTA’ LATINA

SRL, NUOVA TIRRENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23886/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/11/2005; R.G.N. 21251/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Mercedes di S.O. fu tamponata dalla Fiat Punto di D.L.M. che, convenuto in giudizio dal primo, sostenne di essere stato a sua volta tamponato dalla Golf di G.A. e di essere stato sospinto contro la Mercedes.

Il D.L. (insieme con F.F., passeggera della Punto) convenne a sua volta in giudizio il G. per il risarcimento dei danni subiti.

Furono convenute in giudizio anche le società assicuratrici di Punto e Golf (rispettivamente Nuova Tirrena e Toro, che si costituirono) e l’Istituto di Vigilanza di Latina, proprietario della Golf.

Riuniti i giudizi, con sentenza n. 11642 del 2002 il Giudice di pace di Roma rigettò le domande di D.L. – F. (Fiat Punto) ed accolse quella del S. (Mercedes).

2.- Proposero appello principale i soccombenti, nonchè il S. in punto di spese, che ritenne incongruamente liquidate in suo favore.

Con sentenza n. 23886 del 2005 il Tribunale di Roma ha rigettato entrambi i gravami, ha compensato le spese tra gli appellanti ed ha condannato il D.L. e la F. a rimborsarle alle due società assicuratrici.

2.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il D.L. e la F., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso il solo S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per insufficiente motivazione sul punto decisivo costituito dalla ravvisata incompatibilità dei lievi danni riportati nella parte posteriore dalla Fiat Punto con l’ipotesi che essa fosse stata sospinta contro la Mercedes a causa del colpo inferto da tergo dalla Golf. I ricorrenti si dolgono, in particolare, delle conclusioni del tribunale circa la portata dell’indagine del c.t.u..

2.1.- Il motivo è infondato.

La conclusione che il riferimento del c.t.u. alla compatibilità tra danni ed incidente si riferisse solo all’urto tra Punto e Mercedes è perfettamente coerente alla luce del rilievo che egli non aveva esaminato i danni riportati nella parte anteriore dalla Golf (gravi, a fronte di quelli, lievi, riportati posteriormente dalla Punto).

L’apprezzamento di fatto del giudice del merito è del tutto sufficientemente motivato.

3.- Col secondo motivo è denunciata omessa motivazione sul punto decisivo costituito dalla rilevanza dei documenti depositati dagli appellanti e concernenti le posizioni assunte dalla Toro e dall’INPS, ai quali non era stata prestata la dovuta “attenzione”.

3.1.- La censura è manifestamente infondata, in quanto non costituisce punto decisivo della controversia.

L’atteggiamento (spesso dettato da ragioni di natura meramente burocratica) assunto dai terzi interessati alle vicende del futuro processo.

4.- Col terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il tribunale condannato gli attuali ricorrenti (allora appellanti) D.L. e F. al rimborso delle spese anche in favore della Nuova Tirrena, assicuratrice della Punto, che aveva ovviamente avallato la loro posizione e che non aveva domandato la loro condanna alle spese in proprio favore.

4.1.- Il motivo è fondato, poichè la Nuova Tirrena non aveva richiesto la condanna alle spese degli appellanti in proprio favore (non essendo, d’altronde, configurabile soccombenza da parte degli appellanti nei confronti della propria società assicuratrice).

La causa può essere decisa nel merito sul punto, ex art. 384 c.p.c., con la eliminazione del relativo capo di condanna.

5.- le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti del S. del tutto estraneo al capo riformato della sentenza d’appello.

Quelle relative al rapporto con la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a.

possono essere compensate in ragione della non imputabilità ad alcuna delle parti dell’errore commesso dal Tribunale.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo cassa in relazione e, decidendo nel merito, elimina la condanna di D.L. M. e F.F. al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello anche a favore della Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le stesse parti;

condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente S. e le liquida in Euro 1.200, di cui 1.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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